Disposizioni testamentarie e lasciti
Diritto Processuale Civile, Cass. Civ. n. 12872/21.
La Suprema Corte è tornata a soffermarsi sulla natura e i confini dell’azione di riduzione, sia di disposizioni testamentarie che donative, previo accertamento della loro natura dissimulata lesive della legittima, e da ciò ha tratto spunto per dettagliare gli effetti giuridici dei singoli capi di una simile sentenza, sia essi condannatori che costitutivi nell’ottica di una possibile messa in esecuzione da parte del soggetto leso.
L’azione ad supplendam aut implendam legitimam di cui agli artt. 553 e ss. c.c., ricorda la Corte, è un’azione personale, e non un’azione reale, Sez. II, Sentenza n. 3077 del 30.11. 63; Sez. II, Sentenza n. 2202 del 28.06.68. Essa mette capo ad una pronuncia di natura costitutiva avente l’effetto di risolvere con effetto limitato alle parti le disposizioni testamentarie, i legati e le donazioni lesive della quota di legittima. Può avere ad oggetto tanto beni che si trovavano nel patrimonio del defunto al momento dell’apertura della successione, il relictum: cfr. art. 556 c.c., ove si parla di “beni che appartenevano al defunto”; sia beni che, al momento dell’apertura della successione, ne erano già usciti, il donatum: cfr. art. 556 c.c., ove si parla di “beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione”. Nel primo caso, la riduzione della disposizione testamentaria avverrà per contributo e simultaneamente (art. 558 c.c.); nel secondo successivamente e progressivamente (art. 559 c.c.). Il quadro della disciplina è infine completato dalla previsione della facoltà del donatario di immobili di ritenere il bene donato pagando all’erede pretermesso il controvalore della quota legittima, ex art. 560, II e III c., c.c..
Alla stregua di quanto precede è del tutto evidente che l’azione di riduzione richiede al giudice due statuizioni. La prima è sempre uguale, e consiste nell’accertamento costitutivo della avvenuta lesione della quota di legittima. La seconda può invece variare, a seconda che siano ridotte disposizioni testamentarie, legati o donazioni, a seconda che l’attore abbia ricevuto una quota di legittima inferiore al dovuto o sia stato del tutto pretermesso, o questi domandi la divisione dei beni ereditari, la separazione in natura del bene donato o il pagamento del controvalore in denaro e a seconda che sia proposta contro altri legittimari, contro eredi o donatari non legittimari, o contro subacquirenti.
Da ciò ne consegue che nella medesima sentenza possono concorrere una statuizione dichiarativa o costitutiva ed una statuizione di condanna e nell’ottica di una messa in esecuzione di quest’ultima, la Suprema Corte rammenta che occorrerà indagare il tipo di rapporto che la lega alla statuizione dichiarativa o costitutiva, non sussistendo, in mancanza di tale esame, un rapporto di sinallagmaticità automatico tra la condanna al pagamento e il capo di sentenza con cui viene accolta la domanda di riduzione.
Quattro, dunque, sono i tipi di rapporti tra la statuizione di condanna e le altre:
- rapporto di sinallagmaticità;
- rapporto di corrispettività;
- rapporto di dipendenza;
- rapporto di accessorietà.
Il rapporto di sinallagmaticità sussiste quando il capo condannatorio è elemento costitutivo delle altre statuizioni, sicché mancando l’esecuzione di quello, non sarebbero applicabili questi.
Il rapporto di corrispettività sussiste quando il capo condannatorio, se messo provvisoriamente in esecuzione separatamente dalle altre statuizioni contenute nella sentenza, costringerebbe una delle parti a patire gli effetti sfavorevoli della decisione, senza goderne i corrispondenti benefici pur da essa scaturenti.
Il rapporto di dipendenza emerge invece quando il capo condannatorio è la conseguenza necessaria del capo dichiarativo o costitutivo.
Il rapporto di accessorietà, infine, sussiste quando il capo condannatorio non incide in alcun modo sul presupposto contenuto del capo dichiarativo o costitutivo.
Nelle prime due ipotesi la condanna non è immediatamente esecutiva.
Nelle altre due sì.
Avv. Luca Russo Mazzinghi del Foro di Firenze, Diritto Civile e Societario.