Maternità surrogata: la pronuncia delle Sezioni Unite Civili - CASS. S.U. 38162/2022

Le Sezioni Unite civili, con sentenza n. 38162 del 30 dicembre 2022, hanno ribadito che il riconoscimento del provvedimento straniero che attesta il rapporto di filiazione con il “genitore d’intenzione” di un bambino nato da maternità surrogata è contrario all'ordine pubblico. Per l'effetto deve essere esclusa l’automatica trascrivibilità del provvedimento giudiziario straniero attestante il rapporto di filiazione da maternità surrogata, per disincentivare il ricorso a una pratica che asseconda la mercificazione del corpo, spesso a discapito delle donne più vulnerabili sul piano economico e sociale.

Anzitutto, la Cassazione rileva che la sentenza della Corte costituzionale (n. 33 del 2021) non ha determinato alcun vuoto normativo: si tratta di una decisione di c.d. inammissibilità-monito, e non di illegittimità costituzionale, con la quale la Consulta riscontrando una situazione di insufficiente tutela del preminente interesse del minore, ha riconosciuto che spetta al circuito legislativo il compito di adeguare la normativa vigente in materia di adozione in casi particolari, al fine di garantire tutela effettiva all’interesse del minore e tradurre in atti normativi la coscienza sociale su temi di tale rilevanza politico-sociale. In attesa dell’auspicabile intervento del legislatore, la giurisprudenza non è fonte del diritto e, pertanto, deve limitarsi a valutare in sede interpretativa quali sono i termini di operatività della clausola generale dell’ordine pubblico nella fattispecie concreta.

In seguito alla declaratoria di incostituzionalità (n. 79 del 2022) della norma che impediva l’instaurarsi di rapporti civili tra il minore adottato in casi particolari e i parenti dell’adottante e con l’affermazione in giurisprudenza di un’interpretazione adeguatrice del requisito del necessario assenso del genitore biologico in ragione del preminente interesse del minore, l’attuale disciplina dell’adozione non legittimante risulta potenzialmente in grado di assicurare al minore nato da maternità surrogata la tutela giuridica imposta dai principi costituzionali e convenzionali, risultando in ogni caso necessario un accertamento effettuato caso per caso dal giudice circa il duplice requisito della celerità ed effettività della procedura.

La valutazione relativa al contrasto con l’ordine pubblico internazionale del provvedimento giurisdizionale straniero costitutivo del rapporto di filiazione con il “genitore intenzionale” deve riferirsi agli effetti che il riconoscimento della sentenza straniera produce nel nostro ordinamento, non soltanto in rapporto ai principi fondamentali della Costituzione e a quelli consacrati dalle fonti internazionali e sovranazionali, ma anche al modo con cui tali principi si sono incarnati nella disciplina ordinaria e nell’interpretazione del diritto vivente.

L’insieme dei valori fondanti dell’ordinamento in un determinato momento storico, integrante la nozione di ordine pubblico, è elastico e dinamico:  l'operazione da svolgere consiste nel verificare la compatibilità degli effetti prodotti nell’ordinamento rispetto ai limiti inderogabili sussistenti in quella specifica materia. In particolare, nell’ipotesi del riconoscimento della “genitorialità d’intenzione” in caso di maternità surrogata vengono in rilievo:

1) il principio di autodeterminazione;

2) il principio del preminente interesse del minore;

3) il principio di non discriminazione;

4) il principio solidaristico.

A prescindere dalle modalità della condotta e dagli scopi perseguiti, la pratica della maternità surrogata offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane, pertanto non può ritenersi automaticamente trascrivibile il provvedimento giudiziario straniero, e a fortiori l’atto di nascita, che indichi quale genitore del bambino il “genitore d’intenzione”, che insieme al padre biologico ne ha voluto la nascita ricorrendo alla surrogazione nel Paese estero, sia pure in conformità della lex loci. Nondimeno, l’ineludibile esigenza di assicurare anche al bambino nato da maternità surrogata il suo diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo con colui che ha condiviso il disegno genitoriale è garantita attraverso l’adozione in casi particolari, ai sensi dell’art. 44, I, lett. d), L. n. 184 del 1983.

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