Contratto di deposito: normativa e responsabilità

Il contratto di deposito fa parte dei contratti reali e consiste nella ricezione da parte (depositario) di una cosa mobile depositata dall'altra parte (depositante) con l'obbligo di custodirla e restituirla in natura (art. 1766 c.c.).

Esistono diverse tipologie di contratto di deposito non espressamente regolate dal codice civile (atipiche), come ad esempio: parcheggio, ormeggio, etc.). 
In questa sede si parlerà del deposito tipico.

Caratteristiche del contratto di deposito

Il contratto di deposito, dunque, è un contratto reale ad effetti obbligatori, a forma libera, esecuzione continuata e avente ad oggetto la custodia di cose mobili fino alla loro restituzione. Il depositario, in questo caso, non è possessore del bene in questione, ma mero detentore nell'interesse del depositante.

I requisiti sono quelli classici di qualsiasi contratto, disposti dall'art. 1325 c.c.: accordo tra le parti, oggetto, causa e forma.
Per ciò che concerne la tipologia contrattuale in questione, i relativi requisiti si sviluppano in tal senso:

  • accordo tra le parti: questo consiste nella volontà, da parte del depositante, di consegnare il bene al depositario, il quale, a sua volta, si impegna a custodirlo. Trattandosi di un contratto reale, per il suo perfezionamento non sarà sufficiente il mero consenso, ma deve sussistere la consegna materiale del bene oggetto dell'accordo;
  • oggetto: questo è considerato la prestazione in sé, in questo caso "di fare".
  • causa: considerata la funzione economico-sociale del contratto. Si avrà, quindi, il mantenimento del bene nella sua consistenza materiale ed economica attraverso una conservazione e protezione da possibili eventi dannosi. Inoltre, la custodia si estende anche alla destinazione economica del bene depositato e al suo relativo uso.
  • forma: non risultando nell'elenco dei contratti che devono farsi necessariamente per iscritto (art. 1350 c.c.), si desume che il contratto di deposito potrà avere qualsiasi forma da cui scaturisce l'accordo tra le parti.

A norma dell'art. 1767 c.c., il deposito si presume gratuito, salvo che dalla qualità professionale del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà delle parti.

Responsabilità 

Una volta perfezionato il contratto (tramite la consegna del bene), è necessario che il depositario usi nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1768, co. 1 c.c.).
Quest'ultima rientra nei principi generali da rispettare nell'adempimento di una qualsiasi obbligazione e, quando questa è inerente all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata (art. 1176 c.c.).

Si tratta, ovviamente, di responsabilità contrattuale, scaturente da un inesatto o mancato adempimento da parte del debitore (art. 1218 c.c.). La prova dell'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (a carico dello stesso) libera il debitore da responsabilità.

Infatti, anche la stessa Corte di Cassazione ha sancito il principio secondo cui "il depositante il quale lamenti che la cosa depositata abbia subito danni durante il deposito, ha il solo onere di provare l'avvenuta consegna e i danni subiti, dovendo presumersi che la cosa sia stata consegnata in buone condizioni, dovendo presumersi che la cosa sia stata consegnata in buone condizioni, mentre è onere del depositario dimostrare che deterioramenti o avarie siano da attribuirsi a circostanze esterne o alla natura stessa del bene oppure che la consegna si iscrive in un rapporto cui è estranea la responsabilità per custodia, come ad esempio nella mera locazione di spazi" (Cass. sent. n. 7529/2009).

L'art. 1768, co. 2 c.c., inoltre, dispone che se il deposito è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore.

Quanto alle modalità della custodia, l'art. 1770 c.c. dispone che il depositario non può servirsi della cosa depositata né darla in deposito ad altri senza il consenso del depositante. Se circostanze urgenti lo richiedono, il depositario può esercitare la custodia in modo diverso da quello convenuto, dandone avviso al depositante appena è possibile.

Inoltre, a norma dell'art. 1780 c.c. se la detenzione della cosa è tolta al depositario in conseguenza di un fatto a lui non imputabile, egli è liberato dall'obbligazione di restituire la cosa, ma deve, sotto pena di risarcimento del danno, denunziare immediatamente al depositante il fatto per cui ha perduto la detenzione.

La prova liberatoria, dunque, non consiste nella dimostrazione della diligenza, quanto sul fatto che ha causato l'evento.

Per quanto riguarda, invece, la responsabilità del depositario incapace, è disciplinata dall'art. 1779 c.c. il quale dispone che questo è responsabile della conservazione della cosa nei limiti in cui può essere tenuto a rispondere per fatti illeciti. In ogni caso il depositante ha diritto di conseguire la restituzione della cosa finché questa si trova presso il depositario; altrimenti può pretendere il rimborso di ciò che sia stato rivolto a vantaggio di quest'ultimo.

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