Cenni sui servizi pubblici di interesse generale

Gli interessi pubblici sono alla base di ogni apparato amministrativo (Stato e relativi enti pubblici) il quale li cura a favore della collettività attraverso la prestazione di servizi.

I servizi pubblici

Il legislatore non ha mai dato una definizione al riguardo, ma inizialmente, il servizio pubblico era definito dalla dottrina come un servizio prestato da un pubblico potere. In seguito, ci si è concentrati non sul soggetto prestatore di tale servizio, ma su quello ricevente, cioè la collettività.

In particolare, i servizi pubblici sono delle attività materiali poste in essere dalla P.A. e si distinguono in:

  • generali: riferiti indistintamente a tutti i cittadini (sanità, giustizia, istruzione, etc.);
  • speciali: che soddisfano esigenze particolari di una determinata categoria di utenti (trasporto pubblico, comunicazioni, servizio postale, etc.).

Tra l'altro, i servizi pubblici sono mezionati anche dall'art. 43 Cost. il quale sancisce che "a fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale".

La ratio di questa norma è che tali servizi devono essere garantiti a tutti e ciò non potrebbe accadere se vi fosse una privatizzazione totale.

Servizi pubblici di interesse generale

Per quanto riguarda i servizi pubblici di interesse generale, questi sono regolati dal d. lgs. 175/2016 ("Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica").
Questi riguardano "le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale" (art. 2). L'intervento pubblico è reso, qui, necessario in quanto tali servizi sono strumentali per i bisogni della società.

Tant'è che, sempre lo stesso Testo, dispone che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e, anzi, ciò è consentito solo quando sia finalizzato alla produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi.

Inoltre, vengono definiti anche i servizi di interesse economico generale come "servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato".

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