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La mediazione è un procedimento stragiudiziale per la risoluzione delle controversie ed è regolato dal d. lgs. 28/2010.
In cosa consiste e come si sviluppa?
L'attività di mediazione è svolta da un professionista in posizione di terzietà ed ha lo scopo di giungere ad un accordo amichevole tra le parti che abbiano adìto il relativo organismo, evitando, così, il processo.
Si tratta, dunque, di uno strumento di alternative dispute resolution (ADR).
È un istituto giuridico regolato dalla legge che produce determinati effetti giuridici (come l'efficacia tra le parti dell'accordo scaturente dalla mediazione), ma possiede delle caratteristiche proprie di altre discipline quali la sociologia e la psicologia.
Infatti, è necessario comprendere, oltre ai motivi prettamente giuridici della lite, anche i motivi umani che hanno spinto le parti ad entrare in conflitto tra loro, cercando un punto di incontro per la risoluzione dello stesso.
La ratio della mediazione è proprio quella di trovare una soluzione che sia soddisfacente per tutte le parti tutelando i loro rispettivi interessi senza che ve ne sia una vincente ed una soccombente.
La mediazione può svolgersi presso enti pubblici o privati iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.
Il d. lgs. 28/2010 prevede due diversi tipi di mediazione:
- facoltativa (a discrezione delle parti);
- obbligatoria (prevista dalla legge a pena di improcedibilità della domanda).
Per quanto riguarda ques'ultima, l'improcedibilità implica che è necessario avviare un tentativo di mediazione prima di procedere all'eventuale domanda giudiziale.
Le materie per cui è necessario procedere a tale attività sono state incrementate dalla Riforma Cartabia e ora, oltre quelle già previste, riguardano:
L'eventuale improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza.
Inoltre, la condizione di procedibilità non opera nei procedimenti:
L'utilità di questo istituto è indubbia da un lato per il risparmio di tempo (sia per le parti che per la giustizia, qualora dovesse andare a buon fine), dall'altro perché si lascia spazio ad altre questioni per le quali l'accordo non può essere raggiunto in tale sede.
Il mediatore è la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la mediazione in posizione di terzietà ma senza il potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del procedimento di mediazione.
Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori e quelli iscritti agli organismi di mediazione devono essere formati in materia e frequentare corsi di aggiornamento teorico-pratici.
Il mediatore è, dunque, quella figura che cerca un accordo amichevole tra le parti e, se la conciliazione riesce, redige processo verbale sottoscritto dalle parti; in caso contrario può formulare una proposta di conciliazione.
Il ruolo del mediatore è indirizzato al ripristino della comunicazione tra le parti per fare in modo che i loro interessi trovino un punto di incontro soddisfacente per tutti. In pratica, questa figura ha la funzione di agevolare e guidare le parti in un percorso finalizzato a superare le proprie posizioni.
a cura di Diego Comba
Il presente volume fornisce gli strumenti per rispondere a queste e ad altre domande, creando un ponte tra la mediazione e il Legal Design: la visualizzazione per immagini può essere uno strumento rivolto ad una giustizia più performativa, per la costruzione di percorsi non ancora conosciuti ma più efficaci, oltre a rendere più comprensibile le rotte già tracciate e codificate.
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