Responsabilità extracontrattuale: i fatti illeciti

29 Maggio 2023

Il diritto civile prevede due principali categorie di responsabilità: contrattuale ed extracontrattuale

Come si può immaginare, la prima è la responsabilità derivante da un contratto (inadempimento o inesatto adempimento, ex art. 1218 c.c.); nella seconda, invece, è assente un vincolo contrattuale tra le parti, ma si viene ad instaurare comunque una situazione per la quale una sarà responsabile dei danni cagionati all'altra.

Vediamo come.

La disciplina dei fatti illeciti

Il codice civile prevede la disciplina dei fatti illeciti al Libro Quarto (delle obbligazioni), Titolo IX, artt. 2043-2059.
Cominciando la nostra analisi dalla norma principale di riferimento, cioè l'art. 2043 c.c., questo dispone che "qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno" (principio del neminem laedere).

Il fatto doloso ricorre quando un'azione è posta in essere con coscienza e volontà, intese come consapevolezza che tale azione cagioni un danno.
Il fatto colposo, invece, è posto in essere per imprudenza, imperizia, negligenza, ovvero per inosservanza di leggi o regolamenti. In tal caso viene a mancare, dunque, la volontà di commettere il danno.

Per imprudenza si intende il comportamento di chi agisce mettendo in pericolo sé ed altri con modalità avventate ed incoscienti.
Per imperizia si intende mancanza di attitudine, abilità o esperienza, soprattutto nelle cose che riguardano una professione.
Per negligenza, invece, si intende mancanza di impegno, di attenzione o di interessamento nel compimento dei propri doveri.

Il tutto deve riferirsi alla commissione di un danno ingiusto, definito come un danno che lede un interesse non necessariamente patrimoniale meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico. Questo, naturalmente, fa sorgere un'obbligazione in capo a colui che ha commesso il danno.

Trovandoci in area di responsabilità extracontrattuale, il termine per poter chiedere il risarcimento di un danno di questo tipo sarà di 5 anni, al contrario di quanto avviene per la responsabilità contrattuale, il cui termine per agire ai fini del relativo risarcimento è di 10 anni.

Ipotesi di fatto illecito

Il codice prevede diversi casi in cui si incorre in responsabilità da fatto illecito:

  • art. 2047 c.c. (danno cagionato dall'incapace): "in caso di danno cagionato da persona incapace d'intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
    Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità";
  • art. 2048 c.c. (responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte): "il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.
    I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
    Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate da responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto";
  • art. 2049 c.c. (responsabilità dei padroni e dei committenti): "i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti";
  • art. 2050 c.c. (responsabilità per l'esercizio di attività pericolose): "chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno";
  • art. 2051 c.c. (danno cagionato da cose in custodia): "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito";
  • art. 2052 c.c. (danno cagionato da animali): "il proprietario di un animale o chi se ne seve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito";
  • art. 2053 c.c. (rovina di edificio): "il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione";
  • art. 2054 c.c. (circolazione di veicoli): "il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
    Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
    Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
    In ogni caso le eprsone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivanti da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo".

Altre ipotesi di fatto illecito

L'art. 2043 c.c. riconduce alla responsabilità da fatto illecito tantissime fattispecie di danno anche non esplicitamente disposte dal codice. Un esempio può essere il danno da perdita di chance che può essere definito come un pregiudizio derivante dal venir meno della concreta possibilità di ottenere un bene o di conseguire un risultato la cui realizzazione è incerta fin dall'inizio. Non si tratta, dunque, di un'aspettativa in capo al soggetto, ma di una possibilità concreta.

La Corte di Cassazione l'ha definito come "la concreta ed effettiva perdita di un'occasione favorevole di conseguire un determinato bene o vantaggio, in quanto tale costituente un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione" (Cass. sent. n. 6488/2017).
È naturale che tale tipo di danno avrà natura extracontrattuale nel momento in cui si sarà verificato in assenza di un accordo tra le parti.

Un altro esempio è il danno da perdita del rapporto parentale: questo consegue a un illecito plurioffensivo che si verifica quando dal fatto illecito altrui deriva non solo la morte della vittima primaria, ma anche la lesione dell'integrità delle vittime secondarie, cioè i congiunti.

Il danno non patrimoniale

L'ultimo articolo del Titolo dedicato ai fatti illeciti, l'art. 2059 c.c., disciplina i c.d. danni non patrimoniali.
Come accennato, il danno ingiusto può anche non essere necessariamente patrimoniale e questo va valutato di volta in volta.

Infatti, la norma citata dispone che "il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge". Questa norma "aperta" aveva dato delle interpretazioni, invero, restrittive per le ipotesi di danno morale, ossia la sofferenza psichica transeunte delle vittime dei reati non suscettibile direttamente di valutazione economica.

Questa norma va letta in combinazione con l'art. 185 c.p. secondo cui "ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili.
Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui".

Oltre al danno morale troviamo anche il danno biologico, definito dall'art. 138 del codice delle assicurazioni come la lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.

 

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