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La donazione è l'atto di trasferire un diritto proprio ad un altro soggetto per arricchirlo senza avere nulla in cambio.
La donazione, a norma dell'art. 769 c.c., è un contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra attribuendole un diritto o assumendo un'obbligazione nei suoi confronti.
Si tratta di un contratto in quanto ha effetti patrimoniali e richiede una manifestazione di volontà delle parti coinvolte. Da un lato, quindi, si avrà lo spirito di liberalità del donante, dall'altro la volontà di accettare la cosa donata.
È un contratto a titolo gratuito in quanto non vi sarà alcuna controprestazione nei confronti del donante, la cui volontà è quella, appunto, di arricchire un altro soggetto senza volere niente in cambio (animus donandi).
La donazione deve necessariamente comprendere beni presenti del donante: se comprende beni futuri risulterà nulla (art. 771 c.c.).
Inoltre, a norma dell'art. 782 c.c., la donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità.
L'accettazione può essere fatta nell'atto stesso di donazione o con atto pubblico posteriore.
Nullità del contratto si ha anche se non sono presenti almeno due testimoni, in base alla legge notarile (artt. 48 e 50, l.n. 89/1913).
La donazione si perfeziona nel momento in cui l'atto di accettazione è notificato al donante e prima di tale momento potrà essere revocata.
Le donazioni possono essere fatte in diversi modi, da cui discendono le differenti tipologie:
A norma dell'art. 783 c.c., la donazione di modico valore è quel tipo di donazione che ha ad oggetto solo beni mobili e che non incide in modo ingente sul patrimonio del donante, valida anche se manca l'atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione.
In base a ciò, la modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.
Tutto ciò implica che non sarà necessario stipulare un contratto e la donazione sarà valida ed efficace nel momento stesso in viene eseguita, diventando, così, irrevocabile, facendo entrare il bene donato nel patrimonio del donatario.
Anche se la norma sancisce che la modicità deve essere valutata in rapporto alle condizioni economiche del donante, vi sono dei casi in cui questa sia palese, ad esempio una donazione di 50 euro.
Secondo la Corte di Cassazione "ai fini del riconoscimento del modico valore di una donazione, l'art. 783 cod. civ. non detta criteri rigidi su cui ancorare la relativa valutazione, dovendosi essa apprezzare alla stregua di due elementi di valutazione la cui ricorrenza, involgendo un giudizio di fatto ed imponendo il contemperamento di dati analitici, è rimessa all'apprezzamento del giudice: quello obiettivo, correlato al valore del bene che ne è oggetto, e quello soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante. Ne consegue che l'atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante" (Cass. sent. n. 3858/2020).
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