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La depenalizzazione è un intervento legislativo atto a convertire gli illeciti penali in illeciti amministrativi.
È un fenomeno molto ricorrente e, negli ultimi anni, i reati depenalizzati sono stati davvero tantissimi.
Vediamo come funziona.
La depenalizzazione, dunque, altro non è che una trasformazione di un reato in un illecito di minore gravità, quale quello amministrativo. Infatti la sanzione prevista non è più una pena, intesa come ergastolo, reclusione e/o multa per i delitti e arresto e/o ammenda per le contravvenzioni, ma diventa una sanzione amministrativa pecuniaria.
Ma perché avviene questo?
La depenalizzazione viene posta in essere nel momento in cui un fatto previsto dalla legge come reato "perde" quella gravità prevista. Il motivo è semplice: con il passare del tempo, le leggi si adattano (o si dovrebbero adattare) al contesto storico in cui viviamo, quindi non avrebbe senso considerare reato un comportamento che non presenta più i caratteri dell'illecito penale.
Trattandosi sempre di un illecito, questo implica comunque un comportamento non conforme all'ordinamento, ma di una gravità minore rispetto al reato.
In ogni caso, l'illecito amministrativo è modellato sulla struttura del reato: la l. n. 689/1981 riprende, infatti, gli istituti penalistici del principio di legalità, della capacità di intendere e di volere, dell'elemento soggettivo dell'illecito, delle cause di esclusione della punibilità e del concorso di persone nell'illecito.
Un'importante differenza è data, però, dalla mancata previsione, per l'illecito amministrativo, del principio del favor rei.
La ratio dell'illecito amministrativo è comunque da rinvenirsi nel c.d. diritto punitivo, cioè un diritto che prevede delle punizioni come conseguenza di un comportamento non conforme all'ordinamento.
La sanzione prevista, come accennato, è di natura pecuniaria che va da un minimo a un massimo a seconda della gravità dell'illecito e la competenza è degli organi amministrativi che svolgono attività di polizia amministrativa, in genere regolata dalla stessa legge n. 689/1981.
Sono previste anche sanzioni accessorie, come la confisca amministrativa, la sospensione di una licenza, etc.
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