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La responsabilità precontrattuale è un tipo di responsabilità che sussiste quando ancora non si è formato un vero e proprio accordo tra le parti.
Vediamo cosa comporta.
Non essendosi formato ancora un accordo tra le parti, ciò significa che ci troviamo ancora nella fase delle trattative, cioè quella in cui l'accordo è, appunto, in fase di formazione cercando di bilanciare gli interessi in gioco.
Anche in questa fase, ovviamente, sussistono degli obblighi in capo alle parti e questi sono previsti dal codice civile, precisamente dall’art. 1337 il quale dispone che “le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede“, e dall’art. 1338 il quale a sua volta dispone che “la parte che, conoscendo o dovendo conoscere l’esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all’altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto“.
La buona fede è una regola di condotta e viene intesa sostanzialmente come correttezza a norma dell’art. 1175 c.c..
Questo tipo di responsabilità tutela l’interesse della parte a non essere coinvolta in trattative inutili; non concludere contratti invalidi o inefficaci; non subire inganni durante la negoziazione. In pratica, viene tutelata la libertà negoziale delle parti. Si parla, infatti, di culpa in contrahendo.
La Corte di Cassazione ha sancito che “la violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, previsto dagli artt. 1337 e 1338 c.c., assume rilievo in caso non solo di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche di contratto validamente concluso quando, all’esito di un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, alla parte sia imputabile l’omissione, nel corso delle trattative, di informazioni rilevanti le quali avrebbero altrimenti, con un giudizio probabilistico, indotto ad una diversa conformazione del contratto stesso” (Cass., sent. n. 5762/2016).
La Cassazione ha, inoltre, delineato i caratteri secondo i quali la responsabilità precontrattuale è integrata sancendo che “per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative; che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l’altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. La verifica della ricorrenza di tutti tali elementi si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivato” (Cass., sent. n. 7545/2016).
Sostanzialmente, nel calcolo del risarcimento del danno, bisogna considerare il danno emergente (perdita subita) e il lucro cessante (mancato guadagno).
Nel caso in esame, cioè la mancata osservanza dei doveri imposti in sede di trattative, non si ha, come anticipato, un contratto perfezionato, pertanto si avrà soltanto l’interesse c.d. “negativo” consistente nel non svolgere trattative inutili.
Il risarcimento, quindi, riguarda il pregiudizio patrimoniale patito dalla parte e consistente negli esborsi sostenuti per la negoziazione non andata a buon fine e il danno da perdita delle occasioni d’affari che si sono presentate durante le trattative e che sono andate perse a causa della mancata conclusione del contratto. In più, non ci si deve soffermare soltanto sugli “affari”, in quanto i contratti comportano anche accordi con prestatori d’opera (definiti come piccoli imprenditori o coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia a norma dell’art. 2083 c.c.) che, con l’eventuale interruzione ingiustificata delle trattative, possono comportare delle spese ulteriori di diverso tipo, a seconda della prestazione di cui si necessita.
Tale tipo di responsabilità sarebbe, secondo dottrina e costante giurisprudenza, riconducibile alla responsabilità extracontrattuale, in quanto la violazione del dovere di buona fede e correttezza si verifica al di fuori di un contratto, durante la sua formazione. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno sancito, infatti, che si individua “una forma di responsabilità extracontrattuale che si collega alla violazione della regola di condotta stabilita a tutela del corretto svolgimento dell’iter di formazione del contratto” (Cass., S.U., sent. n. 9645/2001).
Per ottenere il risarcimento, il danneggiato dovrà dimostrare il danno che ha subìto nel momento delle trattative non andate a buon fine per causa a lui non imputabile dimostrando, inoltre, la mancata conclusione del contratto; la conclusione di un contratto invalido o inefficace; la conclusione di un contratto non conveniente.
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