Aggiornamento Esame Avvocato 2023: approvato emendamento alla Camera

23 Giugno 2023

Nella giornata del 22 giugno 2023 la Camera ha approvato il c.d. Decreto enti pubblici (d.l. 10 maggio 2023, n. 51) al quale è stato aggiunto l'emendamento riguardante la disciplina dell'esame di avvocato. Articolo di riferimento all'interno del decreto è l'art. 4-quater.

Come anticipato nei giorni scorsi, l'esame di avvocato, così come previsto dall'emendamento approvato, sarà articolato in una prova scritta e una orale, in luogo della precedente disciplina del c.d. "orale rafforzato" e delle precedenti tre prove scritte e della prova orale finale.
La prova scritta è svolta sui temi formulati dal Ministro della Giustizia e ha ad oggetto la redazione di un atto in cui dovranno essere dimostrate le conoscenze di diritto sostanziale e processuale su un determinato quesito di una materia scelta dal candidato tra diritto civile, penale e amministrativo.

La prova orale sarà articolata, invece, in tre fasi: esame e discussione di una questione pratico-applicativa per la risoluzione di un caso nelle materie (da scegliere) di diritto civile, penale o amministrativo; discussione di brevi questioni che dimostrino le conoscenze relative a tre materie, di cui una di diritto processuale, scelte dal candidato tra: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile, diritto processuale penale; dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.

Il testo, approvato alla Camera dei deputati, è ora in attesa di approvazione al Senato, il quale dovrà pronunciarsi la prossima settimana. 

In attesa dell'approvazione definitiva, si riporta, di seguito, il testo intero dell'emendamento inserito all'art. 4-quater recante "Proroga della disciplina speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato": 

1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione da indire per l'anno 2023, è disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, come integrate dalle disposizioni del presente articolo. I termini che, nelle norme previgenti richiamate dall'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, decorrono dall'inizio delle prove scritte sono computati dalla data di inizio dell'unica prova scritta, come indicata con il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9.

2. L'esame di Stato si articola in una prova scritta e in una prova orale.

3. La prova scritta è svolta sui temi formulati dal Ministro della giustizia e ha ad oggetto la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo. La prova scritta si svolge secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9.

4. Per la valutazione della prova scritta ogni componente della sottocommissione d'esame dispone di 10 punti di merito. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito nella prova scritta un punteggio di almeno 18 punti.

5. La prova orale si svolge secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9. La prova orale si articola in tre fasi:

a) esame e discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in materia scelta preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo. Ciascun candidato comunica la materia prescelta secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9;

b) discussioni di brevi questioni che dimostrino le capacità argomentative e di analisi giuridica del candidato relative a tre materie, di cui una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile, diritto processuale penale;

c) dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.

6. Per la valutazione della prova orale ogni componente della sottocommissione d'esame dispone di 10 punti di merito per la fase di cui alla lettera a) del comma 5 e per ciascuna delle materie di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 5.

7. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono nella prova orale un punteggio complessivo non inferiore a 105 punti e un punteggio non inferiore a 18 punti in ciascuna delle materie di cui al comma 5.

8. Le sottocommissioni d'esame sono composte secondo le modalità di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 31 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50 del 2021.

9. Con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d'esame per l'anno 2023 sono stabilite la data di inizio delle prove, le modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, la pubblicità delle sedute di esame nonché le modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prova scritta e per la prova orale. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché la possibilità di prevedere un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove a favore dei candidati con disturbi specifici di apprendimento.

10. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, sino all'istituzione della Commissione nazionale per la tenuta della banca dati prevista dall'articolo 9 del medesimo regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 17 del 2018, ai fini del rilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all'articolo 45 della legge 31 dicembre 2012, n. 247:

a) le verifiche intermedie non sono svolte e l'accesso alla verifica finale è consentito a coloro che hanno frequentato almeno l'80 per cento delle lezioni di ciascun semestre di formazione;

b) la verifica finale è costituita da una prova scritta consistente nella redazione di un parere o di un atto sugli argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel corso di formazione ed è effettuata dai soggetti formatori tramite una commissione interna di valutazione nominata ai sensi del comma 5 del citato articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 17 del 2018.

11. Agli oneri derivatni dall'attuazione del presente articolo per l'espletamento delle procedure dell'esame di Stato si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Altri articoli del blog
Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto: la disciplina

Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto: la disciplina

26 Giugno 2023
Aggiornamento Esame Avvocato 2023: approvato emendamento alla Camera

Aggiornamento Esame Avvocato 2023: approvato emendamento alla Camera

23 Giugno 2023
Responsabilità precontrattuale: cos'è?

Responsabilità precontrattuale: cos'è?

19 Giugno 2023
Depenalizzazione: da illecito penale a illecito amministrativo

Depenalizzazione: da illecito penale a illecito amministrativo

15 Giugno 2023
Cause di giustificazione: quali sono e che effetti producono?

Cause di giustificazione: quali sono e che effetti producono?

09 Giugno 2023
Donazione: cos'è e come avviene?

Donazione: cos'è e come avviene?

08 Giugno 2023
Il fine di profitto del reato di furto, caratterizzante il dolo specifico dello stesso, può consistere anche in un fine di natura non patrimoniale

Il fine di profitto del reato di furto, caratterizzante il dolo specifico dello stesso, può consistere anche in un fine di natura non patrimoniale

01 Giugno 2023
Le cause di estinzione del reato

Le cause di estinzione del reato

30 Maggio 2023
Responsabilità extracontrattuale: i fatti illeciti

Responsabilità extracontrattuale: i fatti illeciti

29 Maggio 2023
Concessioni balneari: come sono regolate?

Concessioni balneari: come sono regolate?

17 Maggio 2023
Manuali, codici e compendi Scuola Zincani

per la preparazione dell'esame forense, del concorso in magistratura e dei concorsi pubblici

Rimani aggiornato sui nuovi corsi in partenza e sulle prossime presentazioni: Iscriviti alla Newsletter.

L'importanza della semplicità.
Allenamento duro, vittoria facile!

Materiali Esclusivi


Ogni settimana i nostri corsisti parteciperanno agli incontri settimanali, in presenza o comodamente da casa, ricevendo nella propria pagina personale tutti i materiali inediti funzionali alla preparazione teorica e pratica. I materiali della Scuola sono redatti appositamente al fine di ridurre i tempi di preparazione semplificando e snellendo l’iter cognitivo, in relazione alle tematiche più rilevanti e attuali. Tutte le tracce assegnate riceveranno una correzione individuale a tre livelli.

Dati Aziendali


Copyright 2021 Formazione Giuridica srl ©Tutti i diritti riservati.

Formazione Giuridica s.r.l.
Via San Vitale 4 - 40125, Bologna
p.iva 03266791205 - Rea MO-383161
Cap.soc. 20.000€ I.V.
IBAN: IT07V0888302401014000140865

Photo credits: Unsplash
Web Design & Implementation: Pixed

Privacy Policy - Cookie Policy