La rapina è aggravata (628, III, c.p.) se commessa all’interno dell’abitacolo dell’autovettura
Cass. pen., II, 30 novembre 2020, n. 33839
“L’aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 3 bis c.p., prevede che la condotta debba essere commessa in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa. E’ onere del giudice di merito indicare le ragioni di rilevanza e concludenza per cui, nel caso concreto, tali elementi sarebbero sintomatici di quella vulnerabilità in cui versava il soggetto passivo della quale l’agente ha approfittato” (confermata l’aggravante nel caso di rapina perpetrata all’interno dell’abitacolo di una macchina, atteso che le dimensioni modeste della vettura ed il fatto che il rapinatore avesse preso posto sul sedile posteriore, assumendo il completo controllo della situazione, avevano impedito alle persone offese di articolare alcuna plausibile e fattiva reazione).