La ricettazione di un unico bene proveniente da una pluralità di delitti
Cass. pen., VI, 26 ottobre 2020, n. 29677
“In tema di ricettazione, qualora la condotta di acquisto, ricezione od occultamento abbia ad oggetto un’unica cosa, il reato è unico, pur quando quest’ultima provenga da una pluralità di delitti”.
[Fattispecie in cui la duplicità dei reati di ricettazione era stata ritenuta dal Giudice del merito sulla base della pluralità dei reati-presupposto commessi in relazione al medesimo oggetto, ovvero un fucile d’assalto “AK 47”, considerato, in un capo, quale oggetto proveniente dal delitto di porto e detenzione illegali di armi, mentre, in un altro, la provenienza delittuosa era stata individuata con riferimento al delitto di alterazione di armi (3, L. n. 110 del 1975), in ragione del rilevato accorciamento della canna funzionale all’apposizione di un silenziatore]