La Sesta Sezione rimette alle Sezioni Unite la questione relativa alla qualificazione della cessione di cubatura
Cass. civ., VI, n. 19152 del 2020
“Orbene, la diversità di indirizzi giurisprudenziali dei quali si è dato conto sembrano dunque giustificare un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite in ordine alla questione di massima di particolare importanza, ex art. 374 c.p.c., comma 2, relativa alla qualificazione giuridica dell’atto di cessione di cubatura ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, apparendo altresì necessario indagare sui possibili effetti e sulla natura giuridica del diniego di autorizzazione da parte dell’amministrazione comunale rispetto all’eventuale imposizione fiscale applicata sul presupposto della qualificazione dell’atto di cessione come negozio immediatamente traslativo del diritto edificatorio. Parimenti necessaria risulterà la verifica delle ricedute ai finì fiscali delle sopravvenienze di carattere urbanistico successive alla cessione.
Non sembra, d’altra parte, al Collegio possibile operare una reductio ad unum dell’indirizzo espresso dalla sezione quinta civile con i risultati interpretativi stratificati presso la seconda sezione civile, ravvisandosi tra gli orientamenti dei quali si è dato conto un’ontologica inconciliabilità che riverbera i propri effetti ai fini dell’applicazione della tipologia dei coefficiente previsto in tema di imposta di registro, rilevando l’alternativa secca fra atto traslativo e atto avente natura patrimoniale”.