La verificazione di uno degli eventi previsti dall’art. 612 bis c.p. non rende irrilevanti gli atti successivi: il dies a quo per la proposizione della querela decorre dall’ultimo atto della serie.
Cass. Pen., V, 13 gennaio 2021, n. 1172
La verificazione dell’evento costituisce – invero – un elemento della fattispecie, indispensabile per la configurabilità del reato, ma non rende irrilevanti gli atti successivi, i quali – saldandosi con quelli precedenti – approfondiscono ed estendono l’offesa al bene giuridico protetto ed assumono, pertanto rilevanza ai fini della perseguibilità, spostando il dies a quo per la proposizione della querela all’ultimo atto della serie. La contraria opinione, oltre a non essere supportata da nessun serio argomento giuridico, finisce col creare una zona franco a vantaggio del persecutore, che si avvantaggerebbe della tolleranza o dello spirito di sopportazione della vittima allorché questa si risolvesse a proporre querela dolo l’ennesimo (e magari più grave) atto persecutorio, quando fossero già cambiate le sue abitudini di vita o fosse già insorto in lei un grave e perdurante stato d’ansia o di paura.