L’accettazione dell’offerta con “riserva mentale” da parte del pubblico funzionario non integra il delitto di corruzione (318, 319 c.p.)
Cass. pen., VI, 27 novembre 2020, n. 33655
“L’offerta, per integrare la base materiale del reato di istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), deve essere effettiva e seria, così l’accettazione, a fronte dell’offerta o della promessa dell’agente, per integrare il reato di corruzione (artt. 318 e 319 c.p.), deve essere valutata nella sua effettività e serietà in quanto idonea a determinare, perlomeno, un inizio di trattativa con il privato proponente ovvero come impegno preso dal funzionario per accondiscendere alle proposte ricevute, connotati da verificare ex ante e in concreto”.
(Nella fattispecie, la Cassazione ha escluso l’avvenuta stipulazione del patto corruttivo perché il pubblico funzionario, pur avendo materialmente appreso la somma di denaro, lo aveva fatto con la “riserva mentale” di presentare una successiva denuncia, volontà che era stata resa palese dalla tempestiva informativa al sindaco).