L’evento atmosferico eccezionale esclude la responsabilità dell'ente (art. 2051 c.c.)
Cass. civ., III, 11/02/2021, n. 3564
“Il custode può liberarsi dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. provando il caso fortuito o il fatto di un soggetto estraneo alla propria sfera di controllo (quale può essere il danneggiato) tale da interrompere il nesso di causalità tra la "cosa" ed il danno (nella specie, relativa ai danni provocati ad una vettura per la caduta di neve ghiacciata dal tetto di un edificio comunale, è stata esclusa la responsabilità dell'ente in ragione dell'eccezionalità dell'evento atmosferico.”