La Corte Costituzionale dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale in tema di maternità surrogata
Corte Cost. 09 Marzo 2021, n.33
“Vanno dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 6, l. 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), dell'art. 64, comma 1, lett. g), l. 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) e dell'art. 18 d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, l. 15 maggio 1997, n. 127), «nella parte in cui non consentono, secondo l'interpretazione attuale del diritto vivente, che possa essere riconosciuto e dichiarato esecutivo, per contrasto con l'ordine pubblico, il provvedimento giudiziario straniero relativo all'inserimento nell'atto di stato civile di un minore procreato con le modalità della gestione per altri (altrimenti detta 'maternità surrogata') del c.d. genitore d'intenzione non biologico». Per tutelare i nati da maternità surrogata occorre «il riconoscimento giuridico del legame tra il bambino e la coppia che se ne prende cura», esercitando di fatto la responsabilità genitoriale. Va però sottolineata la necessità di un indifferibile intervento del legislatore per rimediare all'attuale vuoto normativo e all'insufficienza di tutela per gli interessi del minore”.