Il diritto di accesso, da parte del figlio nato da parto anonimo, alle informazioni sanitarie sulla salute della madre biologica
Cass. civ., I, n. 22497 del 09/08/2021
La Prima Sezione civile, nell’ambito della problematica del diritto del nato da parto anonimo ad acquisire informazioni relative alle proprie origini, si è pronunciata sulla peculiare ipotesi in cui la richiesta sia motivata non solo da una esigenza di tutela del proprio diritto all’identità personale, bensì dalla necessità, per il figlio, di venire a conoscenza di eventuali patologie ereditarie trasmissibili.
La domanda di accesso alle informazioni sanitarie sulla salute della madre rimasta anonima – riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche – è ulteriore e distinta rispetto a quella di puro accesso alle origini, avendo come finalità la tutela della vita o della salute del figlio adottato o di un suo discendente.
Di conseguenza, ripercorsi gli approdi normativi e giurisprudenziali inerenti il bilanciamento tra il diritto all’anonimato della madre naturale e quello dell’adottato a risalire alle proprie radici, la Suprema Corte ha ritenuto meritevole di accoglimento tale domanda, a prescindere dalla perdurante attualità della scelta della madre di restare anonima, ove il diritto del figlio possa essere esercitato con modalità tali da tutelare erga omnes l'anonimato della donna, anche nei confronti del figlio medesimo. Non deve ritenersi, dunque, ammissibile un accesso indiscriminato al certificato di assistenza al parto o alla cartella clinica della partoriente, ma si può legittimare un diritto di accesso ai dati sanitari ricavabili dai predetti documenti sulla base di un quesito specifico, avente carattere non meramente esplorativo, con osservanza delle cautele necessarie alla tutela della massima riservatezza e il rispetto della dignità della madre biologica (art. 93, co. 3, D. Lgs. n. 196 del 2003).