Il criterio di commisurazione dell’assegno di mantenimento è quello del tenore di vita goduto durante il matrimonio
Il criterio di commisurazione dell’assegno di mantenimento è quello del tenore di vita goduto durante il matrimonio. L'addebito per infedeltà non costituisce, di per sé, causa sufficiente per il suo riconoscimento.
A differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione personale dei coniugi presuppone la persistenza del rapporto coniugale, provocando una sospensione dei doveri di natura personale (quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione) da parte dei coniugi.
Quanto agli aspetti di natura patrimoniale, ai sensi dell’art. 156, I, c.c., il giudice può stabilire a favore del coniuge – al quale non sia addebitata la separazione – un’obbligazione di mantenimento posta a carico dell’altro coniuge, che sostituisce l’obbligo di contribuzione durante la convivenza matrimoniale (143, III, c.c.). Si tratta, dunque, di una prestazione periodica di carattere pecuniario, espressione di solidarietà coniugale, avente funzione assistenziale e non sanzionatoria.
La Suprema Corte ha chiarito che il riferimento, da parte dell’art. 156 c.c., agli “adeguati redditi”, cui va ricondotto il riconoscimento dell’assegno di mantenimento sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto nel corso del matrimonio, non venendo meno il dovere di assistenza materiale con la separazione (Cass. civ., VI-1, n. 21504 del 27.07.2021).
La Sesta Sezione civile è poi tornata sulla problematica della quantificazione dell’assegno di mantenimento, precisando che la previsione, a tal fine, della valutazione delle condizioni economiche delle parti richiede solamente un'attendibile ricostruzione della complessiva situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, e non necessita di un accertamento nel loro esatto ammontare. Per altro verso, l’addebito della separazione per infedeltà del coniuge obbligato non determina, in via automatica, il riconoscimento dell’assegno di mantenimento in favore dell’altro, imponendosi la verifica della concorrenza degli altri presupposti di cui all’art. 156 c.c., vale a dire la mancanza, per il beneficiario, di adeguati redditi propri e la presenza di disparità economica tra i due coniugi (Cass. civ., VI-1, n. 22704 del 11.08.2021).
Contributo dell'avv. Lorenzo Frabboni