Accertamento circa i comportamenti contestati nei giudizi di modifica delle modalità di affidamento e attendibilità scientifica della sindrome di alienazione parentale (PAS)
Cass. civ., I, n. 13217 del 2021
La Prima sezione civile ha cassato la decisione della Corte territoriale che aveva disposto l'affido c.d. "super-esclusivo" al padre della figlia minorenne, sulla scorta di una qualificazione dei comportamenti della madre alla stregua di una condotta volta ad estraniare moralmente e materialmente la figlia dal padre, sintomatica di una sindrome di alienazione parentale (P.A.S.), in specie della c.d. "sindrome della madre malevola", trascurando il positivo rapporto della stessa con la minore e senza effettuare una più ampia valutazione in ordine alla possibilità di un effettivo recupero delle capacità genitoriali della madre.
La Suprema Corte ha ribadito l’indirizzo giurisprudenziale in base al quale, ai fini della modifica delle modalità di affidamento, l’accertamento affidato al giudice di merito non può prescindere dalla valutazione, tra i requisiti di idoneità genitoriale presi in considerazione, in ordine alla capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, in un’ottica di tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e ad una crescita equilibrata e serena. A tal fine, si rende necessario un vaglio di veridicità in relazione ai comportamenti del genitore, mediante ricorso ai comuni mezzi di prova (incluse le consulenze tecniche e le presunzioni) e un’adeguata motivazione della decisione, a prescindere dal giudizio astratto rispetto alla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia. In specie, il duplice riferimento ad una condotta volta ad estraniare la figlia dal padre e alla conflittualità con l'ex-partner non potevano costituire i soli elementi a fondamento della decisione, anche alla luce del controverso fondamento scientifico della sindrome P.A.S., essendo la comunità scientifica divisa rispetto alla sua riconducibilità all’ambito delle patologie cliniche.