Le servitù c.d. irregolari: l’inammissibilità di vincoli obbligatori perpetui
Cass. civ., II, n. 25195 del 17.09.2021
La Seconda sezione civile ha censurato la sentenza impugnata nella misura in cui – pur qualificando la fattispecie concreta in termini di “servitù irregolare” (concessione della posa in opera di un pozzetto di scolo delle acque meteoriche) – ha escluso il carattere temporaneo del relativo accordo verbale, caratterizzando in questo modo la servitù di profili di realità.
Le servitù c.d. irregolari si qualificano per essere rapporti obbligatori atipici – espressione del principio dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c. – consistenti nella costituzione di un peso a carico di un fondo a vantaggio di una persona, anziché di un altro fondo (come le servitù prediali ex art. 1027 c.c.). Tale connotazione della figura in termini di rapporto obbligatorio comporta l’incompatibilità della servitù irregolare, in ossequio ai principi fondamentali del numerus clausus e della tipicità operanti in materia, con la previsione di un obbligo personale di carattere permanente, dovendo esso essere necessariamente connotato dalla temporaneità del vincolo che ne deriva.