Le disposizioni in materia di assicurazione per conto altrui sono compatibili con l’assicurazione sulla vita
Cass. civ., III, n. 21863 del 11.07.2022
Con la sentenza in epigrafe, la Terza Sezione civile della Suprema Corte ha affermato la compatibilità dell’art. 1891 c.c. – recante la disciplina delle modalità e degli effetti della stipula dell’assicurazione per conto altrui – con l’assicurazione sulla vita.
Gli artt. 1919-1920 c.c., infatti, nella misura in cui impongono il consenso del portatore del rischio e le modalità di designazione del beneficiario, sono volti ad adattare all’assicurazione sulla vita i principi enunciati dalla disposizione generale di cui all’art. 1891 c.c. A conferma, si richiama il terzo comma dell’art. 1891 c.c. che, laddove stabilisce che all’assicurato sono opponibili da parte dell’assicuratore le eccezioni fondate sul contratto, è previsione già ritenuta da giurisprudenza costante applicabile anche all’assicurazione sulla vita.
Nella medesima pronuncia, sono stati enunciati, altresì, i seguenti principi di diritto:
“L’assicurazione sulla vita per il caso di morte non impedisce di designare quale beneficiario lo stesso portatore di rischio: in tal caso l’indennizzo si devolverà mortis causa ai suoi eredi”;
“Il contratto di assicurazione sulla vita del mutuatario il quale preveda che, in caso di morte di quest’ultimo, l’indennizzo sia dovuto alla banca mutuante, e nello stesso tempo che il versamento dell’indennizzo estingue il credito residuo della banca verso il mutuatario, senza diritto dell’assicurazione di surrogarsi alla banca, è un contratto il cui scopo è soddisfare due interessi convergenti: quello della banca al rimborso del mutuo, e quello del mutuatario (e dei suoi eredi) a non restare esposti all’azione esecutiva della banca. Ne consegue che gli eredi del mutuatario, in caso di inadempimento dell’assicuratore, sono legittimati a domandare la condanna dell’assicuratore al pagamento dell’indennizzo nelle mani della banca”.