Artt. 1358-1359 c.c. - Individuazione del momento dell’inadempimento in ipotesi di violazione dell’obbligo ex art. 1358 c.c. in pendenza di condizione
Cass. civ., II, n. 21427 del 6 luglio 2022
"In caso di inadempimento dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede in pendenza della condizione sospensiva ai sensi dell’art. 1358 c.c., il momento dell’inadempimento – utile ai fini della determinazione del danno risarcibile e della sua decorrenza – va individuato in quello (ultimo) in cui risulta che la parte non si sia attivata per consentire il verificarsi della condicio facti e non già nel successivo momento della proposizione ad opera della parte in mala fede della domanda giudiziale di risoluzione del contratto, da ritenere già inefficace per mancato avveramento della condizione".