Art. 300 c.c. - Adozione in casi particolari e instaurazione del rapporto civile tra l’adottato e i parenti dell’adottante
Corte Cost. 79 dell’8 luglio 2022
La Corte Costituzionale si è pronunciata in merito all' adozione in casi particolari e l'instaurazione del rapporto civile tra l’adottato e i parenti dell’adottante:
"La rete dei legami parentali incarna uno dei possibili istituti che la Repubblica è chiamata a favorire al fine di proteggere, con una proiezione orizzontale dell’obiettivo costituzionale, l’interesse del minore. L’adozione in casi particolari di cui all’art. 44 della legge n. 184 del 1983 – visto il combinarsi della duplice finalità dell’istituto, quella volta a tutelare l’interesse del minore a preservare rapporti già instaurati e quella diretta a risolvere situazioni di giuridica impossibilità ad accedere all’adozione piena – si fonda sull’accertamento giudiziale che essa realizzi il preminente interesse del minore. Essa consente un’adozione aperta o mite, perché offre al minore la possibilità di rimanere nell’ambito della nuova famiglia che l’ha accolto, formalizzando il rapporto affettivo instauratosi con determinati soggetti che si stanno effettivamente occupando di lui, senza recidere i legami con la famiglia d’origine, e pertanto senza forzare il ricorso all’adozione piena.
La spinta del principio di eguaglianza, alla luce dell’evoluzione della coscienza sociale, ha inciso sulla concezione stessa dello status di figlio, che in sé attrae l’appartenenza a una comunità familiare, secondo una logica fondata sulle responsabilità che discendono dalla filiazione e sull’esigenza di perseguire il miglior interesse del minore. Se è vero che lo status è appartenenza a una comunità, l’adozione di un minore non può prescindere dal suo inserimento in un contesto familiare. Nel decidere sull’adozione in casi particolari, il giudice deve verificare non soltanto l’idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore dell’adottante, ma anche valutare l’ambiente familiare degli adottanti."