Sezione Unite sulle sorte del mutuo fondiario concesso in violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 T.U.B.
Cass. civ., SS.UU., n. 33719 del 16 novembre 2022
In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità imposto dall’art. 38, II, d.lgs. n. 385 del 1993 non si identifica quale elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto. Non è qualificabile come norma imperativa la disposizione – quale è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità del contratto di mutuo ormai erogato (con conseguente venir meno della connessa garanzia ipotecaria), condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito. Una volta esclusa la nullità (totale o parziale) del contratto per superamento del limite di finanziabilità, non è nemmeno consentita una riqualificazione d’ufficio del contratto da parte del giudice, al fine di neutralizzare gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali differenti, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario. La riqualificazione del contratto come ordinario mutuo ipotecario si risolverebbe in una impropria correzione o manipolazione del regolamento di interessi validamente convenuto tra le parti, al fine di privarlo in concreto dei relativi effetti legali.