I delitti ostacolo "contravvenzionali" e il riciclaggio e l'autoriciclaggio da reato"colposo" (648- 648ter.1)
In seguito alla procedura di infrazione da parte della Commissione europea (ex 258 TFUE), per mancato recepimento della direttiva UE 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, il Consiglio dei ministri ha approvato schema di decreto legislativo che modifica lo spettro dei reati ostacolo (648-648ter.1 c.p.), anche in relazione a quanto previsto dall' artt. 9, IV (mentre si dà atto di un semplice slittamento in seno all'art.648 c.p. nella modifica dell'art.240bis c.p.).
Le principali novità riguardano l'ampliamento dei reati presupposto dei suddetti delitti, che viene esteso alle contravvenzioni e, nel caso del riciclaggio, dell'autoriciclaggio e del reimpiego, anche ai delitti colposi.
La novella perde l'occasione per registrare la ricettazione di particolare tenuità, alla luce delle considerazioni offerte dalla Corte Costituzionale (n. 156 del 2020).
Le ipotesi neointrodotte risultano largamente riconducibili nel perimetro operativo dell'art.131bis c.p. e si legano ad esigenze investigative "ad ampio spettro" che mal si conciliano con la necessaria selettività che deve presidiare il ricorso agli strumenti repressivi, finalizzata, se non altro, a garantire l'opportuno efficientamento delle scarse risorse del sistema.
A definirlo in altri termini, tutte le ipotesi considerate dall'art.1 dello Schema di Decreto legislativo ricadono ampiamente nella "carta straccia" del procedimento penale e l'unico pregio del testo licenziato è segnato dalla clausola di invarianza finanziaria di cui al successivo art.2.
Avv. Marco Zincani
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