I motivi abietti e i motivi futili
L'art.61, n.1 c.p. contempla un'aggravante comune che si connota per il tradizionale aumento sino ad un terzo della pena inflitta e per l'incidenza sulla pena dell'omicidio ex 577, I, n.4, c.p., il quale contempla, in tal caso, la pena dell'ergastolo.
Il motivo si distingue dallo scopo del reato, il quale esprime il fine perseguito dall'agente, in quanto identifica l'impulso - lo stimolo che determina il reo ad agire.
L'istituto, d'incerti confini in base allo stesso tenore linguistico, può ritenersi di definizione giurisprudenziale.
V'è di certo che i motivi abietti debbano essere tenuti distinti da quelli futili: è abietto il motivo non condivisibile secondo il comune sentire, mentre è futile un motivo privo di ogni consistenza (non motivo).
Le due aggravanti, nel porsi come autonome, possono coesistere, purché sia fornita adeguata e rigorosa giustificazione della spregevolezza e della pretestuosità (Cass. pen., V, n.40090 del 2018 e Sez. I, n.39358 del 2015, del resto, in presenza di un ragionevole dubbio sulla sussistenza di qualsivoglia circostanza, l'esito ex 530 c.p.p. non potrà essere che assolutorio).
I. Si definisce abietto il motivo che, secondo il sentire comune di un determinato momento storico, sia vile, spregevole, ignobile e turpe e riveli la perversità del reo, destando ripugnanza nel soggetto medio di una determinata comunità di riferimento. Tale comportamento non può essere parametrato ad un modello medio di agire da parte del cittadino, ma occorre tenere conto:
1. della cultura del reo e del suo contesto sociale di riferimento (es. non può ritenersi abietto l'omicidio maturato in un contesto omosessuale per ragioni di gelosia, v. Sez. I, 16968 del 2009, mentre è sempre abietto il sacrificio umano rituale, quale pratica ripugnante per la generalità dei consociati, v. Cass. pen., n.32851 del 2008);
2. del momento in cui si sono verificati i fatti (es. il sentimento di vendetta non integra di per sé motivo abietto o futile, ex Cass. pen., I, n.55021 del 2016, ma lo integra quando dipende da un rifiuto sessuale, v. Cass. pen., V, n.33250 del 2017, o da un patologico sentimento di possesso in ambito familiare, v. Cass. pen., V, n. 26892 del 2017, relativa all'omicidio del figlio di due anni per vendetta nei confronti della madre che intendeva lasciare il reo; e Sez. I, n.6587 del 2009, relativo ai maltrattamenti nei confronti della prole per ragioni di dominio supremazia in ambito familiare);
3. dei possibili fattori ambientali che possono avere determinato la condotta dell'agente (es. non è abietto chi voglia eliminare lo scomodo testimone di un omicidio, Sez. I, n.38208 del 2019, mentre è abietto il mago che approfitti di un momento di vulnerabilità della vittima per truffarla, v. Cass. pen., III, n.5171 del 2015)
II. Il motivo è invece futile quando l'azione sia stata determinata da uno stimolo così lieve e banale da risultare sproporzionato rispetto alla gravità del reato, tale da potersi considerare, in base al comune sentire, del tutto insufficiente a determinare il delitto, risultando invece il mero pretesto per dare sfogo al proprio impulso criminale. E' evidente l'influsso soggettivizzante, che si allontana da quello etico dei motivi abietti, per riferirsi maggiormente alla pericolosità d'autore, il quale manifesterebbe, nel processo motivazionale, uno spiccato istinto criminale,
Si ritiene, anche in tal caso secondo un'attenta valutazione del caso concreto, che vada indagata la causa che ha indotto il colpevole ad agire, la quale:
1. la sproporzione tra la causa che ha indotto l'agente a determinarsi e il reato commesso (es. non è futile, di per sé, la motivazione ideologica o politica, Cass. pen., V, n.52747 del 2017, mentre è futile l'aggressione fisica per ragioni di rivalità sportiva, o per avere ricevuto uno sguardo torvo da parte della vittima o nell'ambito di una lite condominiale, v. Cass. pen., V, n.38377 del 2017 e Sez. I. n.30691 del 2017, Sez. I., n. 29377 del 2009);
2. la banalità dello stimolo che dà luogo all'azione, che non potrebbe determinare la stessa reazione nella generalità dei consociati, ma esprime invece l'indole criminale dell'autore (es. la gelosia non può considerarsi futile, ma lo diventa quando esprime una volontà punitiva nei confronti del partner, percepito come una propria appartenenza, v. Cass. pen., I, n.49129 del 2018; parimenti è futile l'omicidio commesso per affermare il proprio prestigio criminale uccidendo la vittima di un'estorsione che aveva sporto denuncia, Cass. pen., I, n. 8410 del 2009).
3. Anche in tal caso, occorre condurre una valutazione rigorosa sulla cultura del reo e sul contesto che lo ha indotto ad agire: in presenza del minore andrà escluso che la spinta che lo ha condotto ad agire, per quanto sproporzionata rispetto ai fatti, non possa addebitarsi all'immaturità e all'emozionalità tipica di una persona minorenne, piuttosto che ad una particolare malvagità (v. Cass. pen., I, n.48162 del 2013).
Avv. Marco Zincani