Art. 37 c.p.p. - Misure di prevenzione: si può ricusare il giudice che abbia già valutato il fatto anche in un giudizio penale
Cass. pen., Sez. Un., 6 luglio 2022, n.25951
Le Sezioni Unite hanno sentenziato che:
"Al procedimento di prevenzione è applicabile il motivo di ricusazione previsto dall’art. 37, I, c.p.p. – come risultante a seguito dell’intervento additivo della Corte cost., sent. n. 283 del 2000 – nel caso in cui il giudice abbia, in precedenza, espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale."