Artt. 240 c.p. e 240bis c.p. - I limiti di impignorabilità delle somme a titolo di stipendio si applicano anche alla confisca per equivalente e sequestro
Cass. pen., Sez. Un., n.26252 del 7 luglio 2022
I limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall’art. 545 cod. proc. civ., si applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato.