Art. 168bis c.p. - Sulla concessione della messa alla prova una seconda volta in caso di reati in continuazione
Corte Cost. n.174 del 12 luglio 2022
E' parzialmente illegittimo l'art.168bis, IV, c.p., nella parte in cui non prevede che l’imputato possa essere ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova qualora si proceda per reati connessi, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con altri reati per i quali tale beneficio sia già stato concesso.