416 bis.1 c.p. - La fisionomia della “coartazione psicologica” nell’aggravante del metodo mafioso
Cass. pen. II, 1°dicembre 2022, n. 45582, Catarisano
“L’aggravante prevista dall’art. 416 bis. 1, comma I, c.p. ha la funzione di reprimere il metodo delinquenziale mafioso ed è connessa non alla natura e alla struttura del delitto rispetto al quale la circostanza è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice dell’agire mafioso. Ne deriva che, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante, è necessario l'effettivo ricorso, nell'occasione delittuosa contestata, al "metodo mafioso", il quale deve essersi concretizzato in un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare sulle vittime del reato la particolare coartazione psicologica evocata dalla norma menzionata, ossia quella coartazione ben più penetrante, energica ed efficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti.”