Mafie delocalizzate. Le condizioni per l’accertamento del pericolo concreto
Cass. pen., II, 16 dicembre 2022, n. 47538
“Il reato di cui all'art. 416-bis c.p. è configurabile - con riferimento ad una nuova articolazione periferica (c.d. "locale") di un sodalizio mafioso operante in un'area di competenza caratterizzata da particolare vastità spaziale e sociale - anche in difetto della replica del peculiare modello di insediamento dell'associazione mafiosa di riferimento, qualora pur mantenendo un'autonomia organizzativa, emerga il collegamento della nuova struttura territoriale con tale sodalizio e la prima attui una penetrante azione destinata ad "occupare" aree di mercato e produttive, inquinando il relativo tessuto economico-sociale, con le stesse logiche della casa madre. Sono elementi altresì valutabili quello che il modulo organizzativo (distinzione di ruoli, rituali di affiliazione, imposizione di rigide regole interne, ecc.), in ragione del livello programmatico raggiunto, presenti i tratti distintivi del predetto sodalizio, lasciando ciò presagire il pericolo per l'ordine pubblico, nonché quello che la nuova struttura spenda - eventualmente anche nei confronti di altre organizzazioni criminali parimenti presenti sul territorio - l'avvalimento della fama criminale conseguita, nel corso di decenni, nei territori di storico e originario insediamento e, infine, quello che l'articolazione periferica sia dotata di mezzi pienamente idonei a sprigionare nel nuovo contesto, all'occorrenza, una forza intimidatrice propria dotata di effettività e obiettivamente riscontrabile.”