Non è imprevedibile l’overruling conseguente ad una sentenza delle Sezioni Unite

Cass. pen., III, 15 gennaio 2021, n. 1731

Ove l'overruling sia connotato dal carattere dell'imprevedibilità (per aver agito in modo inopinato e repentino sul consolidato orientamento pregresso), si giustifica una scissione tra il fatto (e cioè il comportamento della parte risultante ex post non conforme alla corretta regola del processo) e l'effetto, di preclusione o decadenza, che ne dovrebbe derivare. Ne consegue che - in considerazione del bilanciamento dei valori in gioco, tra i quali assume preminenza quello del giusto processo (art. 111 Cost.), volto a tutelare l'effettività dei mezzi di azione e difesa anche attraverso la celebrazione di un giudizio che tenda, essenzialmente, alla decisione di merito - deve escludersi l'operatività della preclusione o della decadenza derivante dall'overruling nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente (e cioè non oltre il momento di oggettiva conoscibilità dell'arresto nomofilattico correttivo, da verificarsi in concreto) nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa, la quale, sebbene soltanto sul piano fattuale, aveva comunque creato l'apparenza di una regola conforme alla legge del tempo. L'overruling non consentito, perché non prevedibile per l'imputato, è ravvisabile nei soli casi di radicale innovazione della soluzione giurisprudenziale, inconciliabile con le precedenti decisioni, mentre debba essere esclusa qualora la soluzione offerta si collochi nel solco di interventi già noti e risalenti, di cui costituisca uno sviluppo prefigurabile pur nel contrasto di opinioni, che di per sé rende l'esito conseguito comunque presente e possibile, anche se non accolto dall'indirizzo maggioritario. Tale valutazione è stata già espressa da Sez. 5 n. 4455/2020 del 14 novembre 2019, dep. 03/02/2020, Rv 278552, che ha affrontato - nei medesimi termini argomentativi - il tema dell'impatto retroattivo dei principi affermati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 698 del 24 ottobre 2019 - dep. 2020, Sinito, evidenziando come dovesse escludersi la sussistenza di un approdo consolidato, poiché, al contrario, era emerso un contrasto interpretativo e l'orientamento maggioritario era schierato nel senso poi abbracciato dalle Sezioni Unite, opportunamente segnalandosi come "proprio l'esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità esclude l'imprevedibilità della decisione giudiziale che adotti una delle soluzioni propugnate", così rimarcando la prevedibilità in concreto dell'epilogo decisorio nomofilattico, ritenuto coerente con il sistema processuale.

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