La verificazione di uno degli eventi previsti dall’art. 612 bis c.p. non rende irrilevanti gli atti successivi
Cass. Pen., V, 13 gennaio 2021, n. 1172
La verificazione di uno degli eventi previsti dall’art. 612 bis c.p. non rende irrilevanti gli atti successivi: il dies a quo per la proposizione della querela decorre dall’ultimo atto della serie.
La verificazione dell’evento costituisce – invero – un elemento della fattispecie, indispensabile per la configurabilità del reato, ma non rende irrilevanti gli atti successivi, i quali – saldandosi con quelli precedenti – approfondiscono ed estendono l’offesa al bene giuridico protetto ed assumono, pertanto rilevanza ai fini della perseguibilità, spostando il dies a quo per la proposizione della querela all’ultimo atto della serie. La contraria opinione, oltre a non essere supportata da nessun serio argomento giuridico, finisce col creare una zona franco a vantaggio del persecutore, che si avvantaggerebbe della tolleranza o dello spirito di sopportazione della vittima allorché questa si risolvesse a proporre querela dolo l’ennesimo (e magari più grave) atto persecutorio, quando fossero già cambiate le sue abitudini di vita o fosse già insorto in lei un grave e perdurante stato d’ansia o di paura.