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Sezioni Unite civili n. 898 del 16 gennaio 2018 sul requisito della forma scritta nei contratti
Il requisito della forma scritta, richiesto per la validità del modulo contrattuale relativo alla prestazione di servizi di investimento, è rispettato ove rechi la sottoscrizione del cliente ed investitore. Non è requisito a pena di nullità, invece, la sottoscrizione anche dell’intermediario, la quale è comunque desumibili da facta concludenti quale l’aver posto in essere le operazioni successive e correlate al modulo sottoscritto.