Soluzioni Esame Avvocato 2017

ESAME AVVOCATO 2017 SOLUZIONI PARERE CIVILE- TRACCIA 1

ESAME AVVOCATO 2017 SOLUZIONI PARERE CIVILE- TRACCIA 1

TRACCIA 1- TRA CHI ABITA E CHI NON ABITA

 (Si veda schema "La patologia del contratto", file 8 , lezione 3; si veda inoltre il parere "Tra chi abita e chi non abita", traccia 1 simulazione nazionale; parere "Il crimine non paga",  file 12, lezione 3; parere "Firma tu, per me è uguale...",  file 1, lezione 4 )

In data 9 febbraio 2015, Caia, di 86 anni, e sua nipote Mevia, di 43 anni, stipulano con l'assistenza del notaio Sempronio un contratto del seguente tenore: Caia trasferisce a Mevia la nuda proprietà dell'appartamento in cui vive, sito nel centro della città e composto da 5 vani più servizi, esteso 150 mq, e del valore di circa 500.000 euro, riservando per sé l'usufrutto dello stesso; in cambio Mevia si impegna ad offrire quotidiana assistenza alla zia (sola e ammalata), provvedendo alle sue esigenze alimentari, alla pulizia della casa, al supporto nella somministrazione dei farmaci, nonché al sostegno per ogni spostamento necessario. Dopo circa un anno, però, Caia contatta il proprio legale lamentando che Mevia, da circa 6 mesi, aveva di fatto cessato di assisterla; in tale occasione la stessa rappresenta inoltre che, prima della stipula, le era stata diagnosticata una patologia oncologica non curabile, con una aspettativa di vita non superiore a due anni, e che era stata proprio la nipote Mevia, portata a conoscenza di tale triste notizia, a convincerla a sottoscrivere il contratto. Il candidato, assunte le vesti del legale di Caia, rediga un motivato parere illustrando le questioni sottese al caso in esame ed individuando le possibili azioni a tutela delle ragioni della propria assistita.

 Riferimenti normativi

Artt. 1014, 1225, 1322, 1325, 1418, 1872 c.c.

 Riferimenti giurisprudenziali

Cass. Civ., sez. II, 28.09.2016, n. 19214

È nullo per assenza di alea il contratto di vitalizio alimentare concluso da beneficiario affetto da malattia che, per natura e gravità, renda estremamente probabile un esito letale e ne provochi la morte dopo breve tempo, ovvero di età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere oltre un arco di tempo determinabile.

Cass. Civ., sez. III, 21.06.2016, n. 12746  

Nel contratto atipico di vitalizio alimentare con cessione della nuda proprietà dell'immobile, l'inadempimento di prendersi cura sotto il profilo materiale e morale del proprietario della casa si ripercuote sul diritto ad acquisire la proprietà dell'immobile. La Cassazione ha nel caso di specie confermato la decisione dei giudici di merito che avevano affermato la risoluzione del contratto per inadempimento, in quanto il beneficiario non aveva mai prestato assistenza alla nuda proprietaria.

Cass. Civ., sez. II, 31.10.2016, n. 22009

A differenza del contratto tipico di rendita disciplinato dall’art. 1872 c.c., il contratto atipico di cd. “vitalizio alimentare” ha ad oggetto prestazioni assistenziali infungibili, come tali eseguibili solo da un vitaliziante specificamente individuato per le sue qualità personali; inoltre il contratto atipico si caratterizza per un’alea maggiore, addirittura doppia: da un lato essendo incerta la durata della vita del beneficiario, dall’altro non potendosi prevedere sin dalla stipula l’oggetto delle prestazioni assistenziali, suscettibili di modificarsi secondo i bisogni e le esigenze cui il vitaliziato deve far fronte.

Cass. Civ., sez. II, 11.03.2016, n. 4825

L’aleatorietà del contratto, che sussiste a fronte di un’effettiva incertezza sui vantaggi ed i sacrifici derivanti reciprocamente alle parti dalle prestazioni, va verificata tenuto conto del valore dell’immobile trasferito al vitaliziante rispetto all’importo della rendita da erogare per la probabile durata della vita del vitaliziato, e resta così esclusa ove si accerti l’esistenza di un’obiettiva sproporzione.

Bozza di svolgimento
D1 La nullità del contratto, con particolare riferimento alla mancanza di causa
D2 I contratti aleatori e la nullità del contratto atipico di vitalizio alimentare per mancanza di aleatorietà
D3 La risoluzione per inadempimento

Svolgimento

Incipit La soluzione del caso in esame impone la disamina della nullità del contratto, con particolare riferimento alla mancanza del requisito dell’aleatorietà nel contratto di vitalizio alimentare.

D1 La nullità rientra nella più ampia categoria della invalidità negoziale, che si correla alla presenza di vizi che rendono il negozio giuridico inidoneo a perseguire gli scopi per i quali è stato posto in essere. La legge gradua l’invalidità in relazione alla gravità dei diversi difetti, comminando, a seconda dei casi, la più blanda sanzione dell’annullabilità oppure quella più grave della nullità. Quest’ultima, in particolare, si riflette negativamente sul contratto comportandone la radicale inefficacia.

Nell’impostazione codicistica, essa è strettamente dipendente da un difetto strutturale o funzionale dell’atto, già riscontrabile al momento della sua formazione. Viene dunque in rilievo, innanzitutto, l’ipotesi della violazione di norme imperative: si tratta della cd. nullità virtuale, di cui all’art. 1418, co. 1, c.c.. Ad essa si contrappongono le cd. nullità testuali (o nullità ex lege), previste dal terzo comma della norma, che ricorrono in ipotesi estremamente variegate e rimesse alla valutazione discrezionale del legislatore. Il vizio in parola può derivare, ancora, da difetti strutturali del contratto, che manca di uno dei requisiti essenziali previsti dall’art. 1325 c.c.: vengono così in rilievo le cd. nullità strutturali, previste dal secondo comma dell’art. 1418 c.c.. Particolarmente significativa, in tale ambito, è la nullità determinata dalla mancanza della causa, ossia dello scopo che caratterizza la singola operazione negoziale posta in essere.

f Nel caso di specie Caia, anziana signora sola e ammalata, trasferisce alla nipote Mevia la nuda proprietà dell'ampio appartamento in cui vive, sito nel centro della città e del valore di circa 500.000 euro, riservando per sé l'usufrutto dello stesso. Mevia, in cambio, si impegna ad offrire assistenza alla zia, sostanzialmente provvedendo ad alcune delle sue esigenze quotidiane.

D2 Il contratto così concluso è inquadrabile nell’ambito dei negozi aleatori. Sono tali quei negozi in cui, al momento della conclusione, non è possibile stabilire con certezza quale delle parti sarà svantaggiata dall’operazione e quale di esse, invece, ne beneficerà. In tal senso, i negozi in parola si contrappongono ai contratti commutativi in cui le parti stabiliscono a priori, al momento della stipula, i vantaggi e gli svantaggi reciproci. I contratti aleatori possono essere tali per loro natura o per volontà delle parti. Nell’uno e nell’altro caso, comunque, l’aleatorietà connota intrinsecamente la stessa causa del contratto, la sua mancanza comportando nullità strutturale per difetto dell’elemento funzionale.

Contratto aleatorio per natura è la rendita vitalizia di cui all’art. 1872 c.c.. Per molti aspetti simile è il cd. vitalizio alimentare, contratto atipico che le parti possono concludere nell’esercizio della loro autonomia. Entrambi sono contratti consensuali di natura aleatoria, dai quali possono scaturire sia effetti reali che effetti obbligatori; entrambi sono contratti di durata. Nel caso della rendita vitalizia, tuttavia, al trasferimento di beni (mobili o immobili) corrispondono prestazioni periodiche prevalentemente fungibili, dal contenuto prestabilito e comunque ben individuato. Nell’ipotesi del contratto atipico di vitalizio alimentare, invece, le obbligazioni che fungono da corrispettivo rispetto al trasferimento mobiliare o immobiliare riguardano prestazioni di dare o di fare di carattere accentuatamente spirituale o comunque infungibile, come tali eseguibili unicamente da un vitaliziante ben individuato in ragione delle sue qualità personali. A ciò deve aggiungersi che la natura aleatoria del contratto di vitalizio alimentare è molto più accentuata che nella rendita. Il contratto atipico in parola si caratterizza, infatti, per la cd. doppia alea: all’incertezza relativa alla vita del beneficiario – tipica anche della rendita – si aggiunge quella relativa all’ammontare delle prestazioni, variabili a seconda della durata e della natura dei bisogni del vitaliziato e, quindi, anche delle sue condizioni di salute.

Le delineate caratteristiche del contratto atipico di vitalizio inducono a ritenere che sia proprio questo il contratto concluso dalle parti nel caso di specie. È necessario sottolineare, a questo punto, come ai fini della validità dell’accordo occorra di volta in volta verificare sia l’iniziale sussistenza dell’alea, sia la sua permanenza nel corso di tutta la durata del rapporto. Si aggiunga che, secondo la giurisprudenza, elemento indicativo della mancanza di alea è rappresentato da una notevole sproporzione delle prestazioni, a vantaggio di uno solo dei contraenti. Il contratto, infatti, può dirsi aleatorio se il valore concreto di prestazione e controprestazione dipende da uno o più fattori di incertezza, che può volgere il vantaggio verso l’uno o l’altro dei soggetti coinvolti. Qualora, al contrario, l’alea venga annullata nel corso del rapporto, o addirittura sia ab origine del tutto mancante, il contratto vitalizio dovrà ritenersi nullo perché privo di alea e dunque, come già accennato, per difetto dell’elemento causale.

F/G Nel caso di specie, sussistono vari elementi che sembrano condurre verso tale soluzione.

Viene in rilievo, innanzitutto, la notevole sproporzione tra le prestazioni. Caia, infatti, trasferisce un appartamento di ingente valore alla nipote, la quale si impegna a provvedere unicamente a parte delle esigenze quotidiane dell’anziana zia. È evidente, dunque, come il vantaggio economico sia fin da subito prevalentemente – se non totalmente – sbilanciato in favore di Mevia, con conseguente annullamento dell’alea. La circostanza che merita di essere maggiormente valorizzata è rappresentata, tuttavia, dalle condizioni personali di Caia. La signora, oltre ad essere in età piuttosto avanzata, già prima della stipula era affetta da una patologia oncologica non curabile, con una aspettativa di vita non superiore a due anni. Anche tale situazione, nota alla nipote Mevia, indubbiamente vale ad escludere ab origine la sussistenza dell’alea, con conseguente nullità del contratto atipico di vitalizio alimentare ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 comma 2 e 1325 n. 2) del Codice Civile. La stessa giurisprudenza si è di recente pronunciata nel medesimo senso, affermando che è nullo per assenza di alea il contratto di vitalizio alimentare concluso da beneficiario affetto da malattia che, per natura e gravità, renda estremamente probabile un esito letale e ne provochi la morte dopo breve tempo, ovvero di età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere oltre un arco di tempo determinabile (Cass. Civ., sez. II, 28.09.2016, n. 19214).

D3/F/G Non deve sfuggire, peraltro, il fatto che la signora Caia lamenti che la nipote, dopo breve tempo, abbia sostanzialmente cessato di assisterla. Ciò configura un inadempimento del contratto di vitalizio alimentare, che legittima la beneficiaria all’esperimento dell’azione di risoluzione ai sensi dell’art. 1453 c.c.. Soccorre, ancora una volta, il sostegno giurisprudenziale: la Corte di Cassazione ha infatti affermato che nel contratto atipico di vitalizio alimentare con cessione della nuda proprietà dell'immobile, l'inadempimento dell’obbligo di prendersi cura sotto il profilo materiale e morale del proprietario della casa si ripercuote sul diritto ad acquisire la proprietà del bene (Cass. Civ., sez. III, 21.06.2016, n. 12746). La risoluzione del contratto, dunque, comporta la perdita della nuda proprietà da parte di Mevia e l’estinzione per confusione dell’usufrutto di Caia, che torna ad essere piena proprietaria. Resta salvo, in ogni caso, il diritto di quest’ultima al risarcimento del danno subito. Sul punto, si può rilevare come il comportamento di Mevia appaia connotato da evidenti tratti di dolosità. La stessa, infatti, al corrente della grave patologia che affligge l’anziana zia, la convince a concludere il contratto di vitalizio alimentare. Pur non sussistendo elementi sufficienti ad integrare un dolo causam dans che consenta di agire per l’annullamento del contratto, va sottolineato come la mala fede di Mevia abbia evidenti ricadute sul piano risarcitorio. Posta l’evidente natura dolosa del suo inadempimento, attuato dopo brevissimo tempo dalla conclusione del contratto, la stessa potrà infatti essere chiamata a risarcire anche i danni non prevedibili nel tempo in cui è sorta l’obbligazione (art. 1225 c.c).

C In conclusione, alla luce di quanto esposto, si può ritenere che Caia sia legittimata ad agire per ottenere la dichiarazione di nullità del contratto ai sensi degli artt. 1418 comma 2 e 1325 n. 2) c.c., così riacquistando la piena proprietà dell’immobile. Per il medesimo effetto, in subordine, a fronte dell’inadempimento della nipote la stessa potrà agire per la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c.. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno, che potrà ragionevolmente comprendere tanto i danni prevedibili, quanto i danni non prevedibili al momento della stipula del contratto.



Contattaci

Richiedi informazioni sul corso Annuale Esame Avvocato 2021!

Uff. (+39) 051 19982953
Fax (+39) 051 0566611
9:00-13:00 / 15:00-19:00
Orari feriali
Chiusi nei giorni festivi

Please type your full name.

Invalid email address.

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido

Manuali, codici e compendi Scuola Zincani

per la preparazione dell'esame forense, del concorso in magistratura e dei concorsi pubblici

Rimani aggiornato sui nuovi corsi in partenza e sulle prossime presentazioni: Iscriviti alla Newsletter.

L'importanza della semplicità.
Allenamento duro, vittoria facile!

Materiali Esclusivi


Ogni settimana i nostri corsisti parteciperanno agli incontri settimanali, in presenza o comodamente da casa, ricevendo nella propria pagina personale tutti i materiali inediti funzionali alla preparazione teorica e pratica. I materiali della Scuola sono redatti appositamente al fine di ridurre i tempi di preparazione semplificando e snellendo l’iter cognitivo, in relazione alle tematiche più rilevanti e attuali. Tutte le tracce assegnate riceveranno una correzione individuale a tre livelli.

Dati Aziendali


Copyright 2021 Formazione Giuridica srl ©Tutti i diritti riservati.

Formazione Giuridica s.r.l.
Via San Vitale 4 - 40125, Bologna
p.iva 03266791205 - Rea MO-383161
Cap.soc. 20.000€ I.V.
IBAN: IT07V0888302401014000140865

Photo credits: Unsplash
Web Design & Implementation: Pixed

Privacy Policy - Cookie Policy