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TRACCIA 2- SLIDING DOORS
(Si veda scheda "Fatti illeciti e fatti leciti- parte I", file 5 , lezione 4; si veda inoltre il parere "Sliding Doors", file 13 lezione 4; parere "Summum ius", file 2.1, lezione 5; parere "Da S. Martino il morto non parla", File 12, lezione 4)
In data 9 febbraio 2016 Tizio, marito di Caia, al settimo mese di gravidanza, viene travolto e ucciso mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali da un'autovettura condotta da Sempronio. In data 15 aprile 2016 nasce Caietto, figlio di Caia e del defunto Tizio. Caia si rivolge al proprio legale di fiducia dolendosi del fatto che Caietto, a causa del fatto illecito di Sempronio, sia nato senza il padre, accusando così un danno permanente e significativo che lo segnerà per tutta la vita. In tale occasione Caia riferisce di aver già sottoposto la questione alla società assicuratrice dell'autovettura di Sempronio, che sta curando la pratica di ristoro del danno in suo favore, sentendosi tuttavia opporre l'insussistenza di un danno risarcibile in favore di Caietto in quanto questi, al momento del decesso del padre, non era ancora nato. Il candidato, assunte le vesti del legale di Caia, premessi cenni sullo status giuridico del concepito, rediga motivato parere esaminando le questioni sottese al caso in esame.
Riferimenti normativi
Artt. 2, 3, 29, 30, 32 Cost.
Artt. 1, 1226, 1227, 2043, 2059 c.c.
Riferimenti giurisprudenziali
Cass. civ., sez. III, 10.03.2014, n. 5509
Il soggetto nato dopo la morte del padre naturale, verificatasi per fatto illecito di un terzo durante la gestazione, ha diritto nei confronti del responsabile al risarcimento del danno per la perdita del relativo rapporto e per i pregiudizi di natura non patrimoniale e patrimoniale che gli siano derivati.
Cass. civ., sez. III, 3.05.2011, n. 9700
Anche il soggetto nato dopo la morte del padre naturale, verificatasi per fatto illecito di un terzo durante la gestazione, ha diritto nei confronti del responsabile al risarcimento del danno per la perdita del relativo rapporto e per i pregiudizi di natura non patrimoniale e patrimoniale che gli siano derivati.
Cass. civ., sez. III, 11.05.2009, n. 10741
Il nascituro è soggetto giuridico, precisando che quella della soggettività giuridica è una nozione più ampia di quella di capacità e di quella e personalità giuridica e rispetto ai predetti diritti l'avverarsi della "condicio iuris" della nascita, o cui al comma 2 dell'art. 1, c.c., è condizione imprescindibile per la loro azionabilità. Il concepito nascituro è, già in quanto tale, soggetto giuridico titolare dei diritti personali fondamentali, primo tra i quali il diritto alla salute, pur se azionabili, anche ai fini risarcitorii, dopo il verificarsi dell'evento (nascita) di cui all'art. 1 c.c.
Cass. Civ., Sez. Un., 11.11.2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975 (c.d. sentenze di San Martino)
Enunciano i principi cardine in materia di risarcibilità del danno non patrimoniale.
Cass. Civ. Sez. un. 22.12.2015 n. 25767
Sul riconoscimento del concepito quale oggetto di tutela
Bozza di svolgimento
D1 Lo status giuridico di nascituro in deroga al principio generale in base al quale non può reclamare un diritto chi, alla data della sua genesi, non era ancora esistente, o non lo era più;
D2 Il danno da perdita del rapporto parentale
D3 Danno risarcibile
Svolgimento
I La soluzione del caso proposto impone la preliminare disamina dello status giuridico del concepito al fine di comprendere se un soggetto possa vantare il diritto al risarcimento per il danno da perdita del rapporto parentale subito per effetto di un evento verificatosi anteriormente alla sua nascita.
D1 La questione del riconoscimento della soggettività del concepito assume connotati filosofici, prima ancora che giuridici. Sul piano del diritto positivo, i riferimenti sono quelli dell’art. 1 c.c., che riconosce la capacità giuridica dei soggetti dal momento della nascita, nonché degli artt. 462, 687 e 715 c.c. che riconoscono invece al nascituro un’aspettativa di diritto che si espanderà in diritto soggettivo al momento della nascita, in deroga al principio generale in base al quale non può reclamare un diritto chi, alla data della sua genesi, non era ancora esistente, o non lo era più. Il trattamento giuridico riservato al nascituro dal codice civile evidenzia l’impostazione patrimonialistica dello stesso; non sono mancati, peraltro, interventi normativi che hanno rinnovato l’interesse nei confronti della figura del concepito, tutelandolo sin nella fase prenatale e indipendentemente dalla nascita. La L. n. 194/1978, ad esempio, sulla tutela della maternità e dell’interruzione di gravidanza, inserisce il nascituro in quello che viene definito diritto alla procreazione cosciente e responsabile; la L. n. 40/2004 tutela il concepito nella fase prenatale e indipendentemente dalla nascita. Ciò solleva la questione dell’interesse del futuro nato al riconoscimento della propria identità genetica, quale aspetto della tutela del diritto alla vita, di cui all’art. 2 CEDU: l’art. 14, vietando la soppressione dell’embrione, tende a mostrare una soggettivizzazione del problema del concepito.
Occorre distinguere tra capacità e soggettività giuridica del concepito. Quanto alla capacità, ai sensi dell’art. 1 c.c., la stessa si acquisisce con la nascita al ricorrere di due condizioni: la separazione completa del feto dal corpo materno e l’inizio della respirazione polmonare. Quanto alla soggettività, invece, gli approdi giurisprudenziali più recenti hanno superato l’orientamento che riconosceva al concepito un’autonoma soggettività giuridica. Tale orientamento riteneva che il concepito fosse titolare di una serie di interessi e diritti anche personalissimi quali, ad esempio, il diritto alla vita, alla salute, all'onore, all'identità personale, rispetto ai quali l'avverarsi della condicio iuris della nascita rappresentava la condizione imprescindibile per l’azionabilità in giudizio di pretese a fini risarcitori. Ora si riconosce tutela al nascituro senza l’attribuzione allo stesso di una piena soggettività giuridica, la quale si acquisisce solo con la nascita. L’ordinamento italiano riconosce il concepito come meritevole di tutela, pur non elevandolo a soggetto di diritto.
f Nel caso che ci occupa, Caia era al settimo mese di gravidanza nel momento in cui si è verificato il sinistro che coinvolgeva Tizio con esito mortale. Caietto, pertanto, non era ancora nato. Caia, sottoponeva la questione alla società assicuratrice di Sempronio, autore dell’illecito, per richiedere il risarcimento del danno in suo favore e in favore del figlio. La compagnia assicuratrice si opponeva alla richiesta risarcitoria in favore del figlio, affermando che lo stesso non potesse validamente vantare pretese risarcitorie causalmente riconducibili alla perdita della figura paterna, in quanto non ancora nato al momento del sinistro.
D2 Il danno da perdita del rapporto parentale è vantato iure proprio dai prossimi congiunti della vittima e consegue alla lesione della “sfera di intangibilità degli affetti familiari”, tutelata dagli artt. 2, 29 e 30 Cost., disposizioni che attengono ai beni giuridici della piena e libera esplicazione della persona nell’ambito della specifica comunità sociale della famiglia, nonché ai diritti e ai doveri di solidarietà reciproca, quali diritti inviolabili. Il danno da perdita del rapporto parentale individua la conseguenza negativa, tanto sul piano patrimoniale quanto su quello non patrimoniale, patita dal soggetto legato da un rapporto qualificato e diretto con il soggetto deceduto. Esso è costituito, in sostanza, dalla lesione che subisce la sfera giuridica di un soggetto a causa dell’attività illecita di un terzo, in relazione al rapporto qualificato che questo intratteneva con altro soggetto. In particolare, il danno non patrimoniale è costituito, a seconda del soggetto che ne richiede il risarcimento, dalle sofferenze di carattere psicologico, ivi incluse il turbamento emotivo che subisce il parente della persona uccisa, oppure dall’eventuale compromissione all'integrità psicofisica subita dal soggetto cui viene a mancare un parente, o ancora dalla privazione della relazione affettivo ed educativa instaurata o instaurabile con il proprio genitore. La relazione con i genitori integra un rapporto che la legge protegge in quanto rappresenta un fattore di più equilibrata formazione della personalità. Il figlio cui sia impedito di svilupparsi in questo rapporto ne può riportare un pregiudizio che costituisce un danno ingiusto.
In origine siffatto danno veniva ricondotto alla categoria del danno riflesso o da rimbalzo. In particolare, in adesione a una lettura restrittiva dell'art 1223 c.c., nella parte in cui fa riferimento a un rapporto di consequenzialità immediata e diretta tra fatto e danno, la giurisprudenza concludeva nel senso che tale rapporto di consequenzialità si configurasse solo con riguardo al pregiudizio subito da parte della vittima diretta dell'illecito, qualificando invece come “indiretto”, perciò non risarcibile, il danno subito da altro soggetto, sebbene legato intimamente alla vittima.
All'opposto, la dottrina prevalente ha adottato una lettura estensiva dell'art 1223 c.c., sottolineando come il danno possa dirsi conseguenza immediata e diretta del fatto dell'agente quando tra illecito e danno sia accertata l'esistenza di un rapporto di normalità causale. Ne consegue, alla luce di questa rinnovata concezione, la risarcibilità di tutti i danni che non siano conseguenze eccezionali, anomale e abnormi dell'illecito e che siano conseguenze prevedibili secondo l'id quod plerumque accidit. In tal senso, deve considerarsi del tutto normale che la morte di una persona comporti pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali in capo a soggetti qualificati, tra i quali rientrano i familiari. Con riguardo ai soggetti legittimati a richiedere il risarcimento, la giurisprudenza ritiene decisiva la prova del danno, salvo per i congiunti stretti, quali il coniuge, i genitori e i figli, per i quali la prova si ritiene possa essere fornita anche per presunzioni.
G La giurisprudenza di legittimità è unanime nel riconoscere anche al concepito non nato al momento della verificazione dell’evento lesivo il diritto al risarcimento del danno da perdita parentale. Facendo propri gli approdi giurisprudenziali che individuano il concepito quale oggetto di tutela, la Corte di Cassazione ha affermato che in un caso simile a quello di specie, il concepito, una volta nato, acquista il diritto a ottenere il risarcimento del danno rappresentato dalla privazione della figura paterna nella sua vita. Il fatto che il padre fosse deceduto prima della nascita determina solo il sorgere di uno scollamento tra la verificazione della condotta e dell’evento lesivo, i quali si sono verificati prima della nascita, e delle conseguenze pregiudizievoli, rappresentate dalla lesione del rapporto parentale, verificatesi dopo la nascita. Solo con la nascita le conseguenze risarcibili possono intendersi realmente sorte, in quanto solo in tale momento la mancanza del rapporto intersoggettivo che connota la relazione genitore-figlio diviene attuale e solo in tale momento può riconoscersi in capo al concepito, divenuto nato, il diritto di credito al risarcimento (Cass. civ., sez. III, 3.05.2011, n. 9700; Cass. civ., sez. III, 10.032014, n. 5509).
F Nel caso in esame, il padre di Caietto, Tizio, decedeva a seguito dell’investimento dall’autovettura di Sempronio subito in data 9.02.2016 mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Tale circostanza deve essere valorizzata al fine di valutare il quantum risarcibile.
D3 L’art. 2056 c.c. prevede, infatti, che il risarcimento del danno dovuto al danneggiato debba essere determinato facendo applicazione degli artt. 1226 e 1227 c.c..
La lesione del diritto al godimento del rapporto parentale si configura come danno non patrimoniale, meritevole di tutela essendo il legame con il nucleo familiare un diritto fondamentale inviolabile, riconosciuto e garantito a livello costituzionale. La prova della compromissione del rapporto parentale nel caso di morte del congiunto, come detto, può essere fornita in via presuntiva, in quanto appare evidente come dalla irreversibile perdita del godimento del congiunto deriva un insieme di privazioni di tipo personale e affettivo. Trattandosi di danno non patrimoniale non facilmente quantificabile, la liquidazione potrà effettuarsi applicando il criterio equitativo ex art. 1226 c.c.. Inoltre, il fatto che Tizio abbia fatto corretto uso delle regole del codice della strada, avendo attraversato la strada lungo le strisce pedonali, esclude che possa trovare applicazione nel caso di specie l’art. 1227 c.c., che prevede una diminuzione del risarcimento nel caso in cui il danneggiato abbia contribuito con la propria condotta a cagionare il danno.
C In conclusione, Caia, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale nei confronti di Caietto, potrà adire l’autorità giudiziale per ottenere per sé e per il figlio Caietto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale subiti in ragione del fatto illecito di Sempronio, oltre all’eventuale risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla morte di Tizio. In tale sede, previo invito alla negoziazione assistita, obbligatoria in materia di sinistri stradali a prescindere dal valore della domanda risarcitoria, potrà convenire in giudizio Sempronio, unitamente alla di lui compagnia assicurativa, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni.
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Stesura alternativa – D1 universale
I La soluzione del caso proposto impone la preliminare disamina della responsabilità extracontrattuale al fine di valutare il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale subito dal concepito per effetto di un evento verificatosi anteriormente alla sua nascita.
D1 Il principio del neminem laedere (o dell’alterum non laedere) trova esplicito riconoscimento nel disposto dell’art.2043 c.c. che introduce il Titolo IX relativo alla categoria del “fatto illecito” (artt. 2043 -2059 c.c.). L’art. 2043 c.c. fa sorgere un’obbligazione risarcitoria quale conseguenza di un fatto illecito, limitandosi ad applicare un principio generale secondo il quale ciascuno è responsabile di un fatto (o di un atto) non iure e contra ius. Secondo il principio di autoresponsabilità ciascun consociato è sempre tenuto a rispondere dei propri comportamenti, non soltanto verso i terzi, ma in primo luogo verso se stesso (con la perdita di un diritto o di una facoltà, o con una diminuzione patrimoniale). L’applicazione di tale regola presuppone una valutazione comparativa degli interessi, che rifletta il confronto tra i valori costituzionali della libertà di agire e dell’intangibilità della sfera individuale altrui. Sotto tale profilo, si afferma che la responsabilità civile funga da clausola di salvaguardia dei rapporti tra i privati e tra questi ultimi e la pubblica amministrazione. In ragione della bipolarità del sistema di responsabilità civile, alla responsabilità extracontrattuale si affianca quella contrattuale, che è delineata dall'art. 1218 c.c. e insorge a seguito dell'inadempimento delle obbligazioni scaturenti da contratto o da contatto sociale qualificato. La responsabilità aquiliana, viceversa, è delineata dall’art. 2043 c.c. e comporta l'insorgere di un obbligo risarcitorio a carico di chiunque, con fatto doloso o colposo, abbia cagionato un danno ingiusto.
Con riferimento alla figura del concepito, occorre distinguere tra capacità e soggettività giuridica per valutare se lo stesso posa vantare pretese risarcitorie. Quanto alla capacità, ai sensi dell’art. 1 c.c., la stessa si acquisisce con la nascita al ricorrere di due condizioni: la separazione completa del feto dal corpo materno e l’inizio della respirazione polmonare. Quanto alla soggettività, invece, gli approdi giurisprudenziali più recenti hanno superato l’orientamento che riconosceva al concepito un’autonoma soggettività giuridica. Tale orientamento riteneva che il concepito fosse titolare di una serie di interessi e diritti anche personalissimi quali, ad esempio, il diritto alla vita, alla salute, all'onore, all'identità personale, rispetto ai quali l'avverarsi della condicio iuris della nascita rappresentava la condizione imprescindibile per l’azionabilità in giudizio di pretese a fini risarcitori. Ora si riconosce tutela al nascituro senza l’attribuzione allo stesso di una piena soggettività giuridica, la quale si acquisisce solo con la nascita. L’ordinamento italiano riconosce il concepito come meritevole di tutela, pur non elevandolo a soggetto di diritto.
D2 – D3 (uguali)
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