Atto giudiziario in materia di D. Civile
Nel gennaio del 2018 la società Alfa ha venduto a Tizio una macchina tipografica esposta all'interno del proprio negozio. Quest'ultimo però, nonostante le molte sollecitazioni verbali rivoltegli, a distanza di alcuni mesi non ha ancora provveduto a ritirare il bene. Stante la perdurante inerzia di Tizio, la società Alfa lo ha dunque citato in giudizio contestandogli l'inadempimento all'obbligo di ritirare il bene acquistato nonché lamentando di aver subito un concreto danno alla propria attività imprenditoriale, in quanto la macchina tipografica occupa una parte consistente della superficie del locale utilizzato per l'attività di vendita ed impedisce l'esposizione di altri prodotti. Ha chiesto pertanto, a titolo di risarcimento dei danni, la corresponsione della somma di euro 6.000,00, corrispondente ad una parte dell'importo dei canoni mensili di locazione del predetto locale corrisposti dal gennaio 2018 alla data di redazione dell'atto di citazione, con riserva di richiedere, eventualmente anche in separato giudizio, i danni in seguito maturati. Ricevuta la notificazione dell'atto di citazione, Tizio si reca dal suo legale di fiducia intenzionato a difendersi dalle avverse pretese. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l'atto giudiziario ritenuto più idoneo alla difesa del proprio assistito.
Argomenti relativi alla traccia trattati durante il Corso Zincani Esame Avvocato 2018: Lezione 2, Schema 5 “Le obbligazioni per tutti”
Tribunale di _____
(R.G. n. ___/2018 – Sez. ___, G.I. Dott. ___ - prima udienza __/___/___)
Nella causa promossa da:
Alfa (P.I. ____), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. _____
contro
Tizio, rappresentato e difeso dall’Avv. _____
Comparsa di risposta
Si costituisce in giudizio Tizio, nato a _______ il __/___/___ (C.F.________) residente in_____, via___, n.__, ai fini e per gli effetti del presente giudizio elettivamente domiciliato in________ via______, n._____, presso e nello studio dell’Avv. ______ del Foro di ______ (C.F. _______) che lo rappresenta e difende, in forza di procura speciale in calce al presente atto. Ai fini previsti dall’art. 125 c.p.c., vengono indicati, per le notificazioni e le comunicazioni il numero di fax xxx e l’indirizzo PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Premesse in fatto
Il giudizio trae origine dalla compravendita, stipulata nel gennaio 2018 tra società Alfa e Tizio, avente ad oggetto una macchina tipografica.
Con atto di citazione ritualmente notificato, società Alfa conveniva in giudizio Tizio chiedendone la condanna al risarcimento dei danni asseritamente patiti per non aver l’acquirente provveduto a ritirare il bene. Parte attrice quantificava il danno in € 6.000,00, pari ad una percentuale dei canoni corrisposti da gennaio 2018 alla data della notifica dell’atto di citazione, per l’affitto dei locali commerciali nei quali la macchina tipografica è esposta.
In diritto
Tanto premesso, si costituisce Tizio, che contesta an e quantum delle pretese risarcitorie di Alfa, per le ragioni di seguito illustrate.
In via pregiudiziale, in rito
Sull’improcedibilità per mancata attivazione della negoziazione assistita
Il convenuto eccepisce l’improcedibilità della domanda attorea ex art. 3, co. 1, D.L. 132/2014, stante il mancato esperimento della negoziazione assistita nella fase stragiudiziale.
Nel merito
Sull’an debeatur
Le pretese di Alfa sono infondate e andranno rigettate.
Nel caso in esame, infatti, è mancata l’offerta reale di cui agli artt. 1208 ss. c.c.; di conseguenza, il compratore non può dirsi in mora.
A tal proposito occorre analizzare l’istituto della mora del creditore, applicabile anche nella compravendita, in relazione alla consegna al compratore del bene mobile acquistato.
Come è noto, il creditore è tenuto a cooperare per rendere possibile, agevolare e non aggravare l’esecuzione della prestazione da parte del debitore. L’onere che grava sul creditore è finalizzato alla realizzazione del diritto di credito. La cooperazione del creditore costituisce un logico corollario dell’obbligo di correttezza, imposto a entrambe le parti del rapporto obbligatorio (art. 1175 c.c.).
In quest’ottica, si ha mora credendi quando il ritardo dell’adempimento è imputabile al creditore che senza motivo legittimo si rifiuta di accettare oppure rende impossibile la prestazione offertagli dal debitore nelle forme di legge o nelle forme d’uso (art. 1206 c.c.). I presupposti della mora del creditore sono quindi l’impedimento per il debitore di adempiere e l’offerta formale fatta da quest’ultimo, unitamente alla mancata accettazione da parte del creditore, in assenza di motivi legittimi. Gli effetti della mora del creditore, indicati dall’art. 1207 c.c., mirano a proteggere il debitore contro tutti i pregiudizi derivanti dal ritardo nell’adempimento: in primis, l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore resta a carico del creditore, mentre il debitore deve unicamente gli interessi e i frutti della cosa che abbia già percepito; inoltre, il creditore è chiamato al risarcimento del danno derivante dalla propria mora e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta. Il momento in cui sorgono gli effetti della mora credendi è individuato dal legislatore e coincide con il giorno dell’offerta, quando questa è dichiarata valida con sentenza passata in giudicato o è accettata dal creditore. L’offerta, peraltro, non fa venir meno il diritto di credito verso il debitore, né rappresenta un modo di estinzione dell’obbligazione.L’offerta formale deve rispettare i requisiti degli artt. 1208 c.c. e deve essere effettuata nelle forme dell’offerta reale, per intimazione o secondo gli usi.L’offerta reale ha ad oggetto la consegna di denaro o altre cose mobili da farsi al domicilio del creditore; quella per intimazione ha per oggetto la consegna di beni mobili in luogo diverso, beni immobili e prestazioni di fare (artt. 1209, 1216 e 1217 c.c.).
Per costante interpretazione dottrinale e giurisprudenziale, deve escludersi che possa sussistere la mora del creditore anteriormente al giorno dell’offerta compiuta nel rispetto degli artt. 1208 ss. c.c. o dell’intimazione compiuta ai sensi e per gli effetti degli artt. 1216 e 1217 c.c.
Nel caso in esame, Alfa si limitava a rivolgere a Tizio dei solleciti verbali (la circostanza è da ritenersi pacifica ed incontestata, in quanto dedotta da controparte in atto di citazione); in mancanza di un’offerta formale, Tizio non può ritenersi in mora e, soprattutto, non potrà esserne dichiarato l’inadempimento rispetto all’obbligo di rendere possibile la consegna del bene compravenduto.
Dunque, l’azione di Alfa per risarcimento del danno è inaccoglibile.
Sul quantum debeatur
Ferma l’infondatezza delle pretese risarcitorie di parte attrice, se ne contesta la quantificazione, arbitraria, eccessiva e comunque non provata.
Per la denegata ipotesi in cui l’Ill.mo Giudice ritenesse sussistere un pregiudizio riconducibile all’inadempimento di Tizio, si rileva che la condotta di Alfa è stata idonea ad aggravare le conseguenze dannose. La società venditrice, infatti, nell’esercizio dell’ordinaria diligenza avrebbe potuto limitare il danno patrimoniale, trasferendo la macchina tipografica in altri locali; ancora, avrebbe potuto avvalersi degli strumenti offerti ai venditori dall’ordinamento (tra i quali si annovera, a titolo esemplificativo, l’art. 1514 c.c.). Invece, si è limitata a futili richiami verbali, e ha trattenuto un bene di notevoli dimensioni presso i suoi locali di vendita, così consapevolmente occupando spazi che avrebbe potuto adibire ad altro.
Quindi, in sede di liquidazione giudiziale del risarcimento eventualmente spettante alla società attrice, dovrà tenersi conto del disposto dell’art. 1227 c.c. - siccome il debitore non potrà essere chiamato a rispondere delle conseguenze dannose che il danneggiato avrebbe potuto limitare o impedire, né tantomeno della parte di danno causalmente riferibile all’altrui condotta (attiva o omissiva).
Premesso quanto sopra, Tizio, come sopra rappresentato e difeso, insiste nell'accoglimento delle seguenti
Conclusioni
Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta
In rito, in via pregiudiziale
Accertare il mancato esperimento della negoziazione assistita e, per l’effetto, dichiarare l’improcedibilità dell’odierno giudizio
Nel merito
In via principale
rigettare la domanda avversaria perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata; con vittoria di spese e compensi professionali.
In subordine, salvo gravame
ridurre le somme da risarcire a quanto risulterà provato all’esito dell’istruttoria, detratto comunque il pregiudizio causalmente riconducibile alla condotta dello stesso creditore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1227 1° e/o 2° co. c.c.
Con vittoria di spese e compensi professionali, ovvero con integrale compensazione ex art. 92 c.p.c.
Si produce l’originale dell’atto di citazione notificato e documentazione come da separato elenco.
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini di legge. Si chiedono, sin da ora, i termini ex art. 183 VI co. c.p.c.
Dichiarazione di valore: ai sensi dell’art. 14, D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il valore della domanda non è stato modificato.
Luogo, data _____________ firma Avv. ____________
Procura speciale alle liti
Io sottoscritto sig. Tizio (CF. ______) delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, con ogni più ampia facoltà di legge, l’Avv. _____ del Foro di _____ (C.F._____), con studio in_____, via_____, n. _____, presso il quale eleggo domicilio. Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni previste ex art. 13 Reg. UE n. 2016/679 (GDPR) e successive disponende in materia e presto il consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili per l’espletamento del mandato conferito. Dichiaro di essere stato informato della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010 e dei benefici fiscali ivi previsti e dichiaro altresì di essere stato informato della possibilità di ricorrere al procedimento di negoziazione assistita di cui al D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014. Dichiaro altresì di avere visionato e accettato per iscritto il preventivo sottopostomi dall’Avv. ______.
Firma Tizio
________
Visto per autentica
Avv. _____