Soluzioni Esame Avvocato 2019

Esame Avvocato 2019 Soluzioni Parere Civile- Traccia 2

Esame Avvocato 2019 Soluzioni Parere Civile- Traccia 2

Traccia 2

Sono crediti infruttuosi o è Beta che sta fallendo?

v.Scuola Zincani - Lez. 3, f. 2 e Lez. 4 f.13

L'imprenditore edile Caio, venuto a conoscenza che l'amico Sempronio ha intenzione di ristrutturare l'appartamento in cui abita, si dichiara disponibile a eseguire personalmente i lavori all'uopo necessari e predispone un preventivo per il complessivo importo di 45000 euro. Sempronio, ricevuto brevi manu il preventivo, vi appone a penna alcune modifiche, indicando il corrispettivo di 35000 euro e precisando che i lavori avrebbero dovuto iniziare entro il 15 novembre 2019 e avrebbero dovuto concludersi entro il 31 gennaio 2020. Lo stesso Sempronio riconsegna poi a Caio il documento così modificato. Dopo alcuni giorni, in data 10 ottobre 2019, Caio invia a Sempronio una email, regolarmente ricevuta dal destinatario, con la quale dichiara di accettare le nuove condizioni e si rende disponibile ad iniziare i lavori già dal 18 ottobre.Con successiva email del 15 ottobre 2019, Sempronio comunica, però, di voler annullare la propria commissione e invita Caio a non dare avvio alle opere. Qualche tempo dopo, però, Sempronio riceve una lettera da parte di Caio, nella quale questi, lamentando l'inadempimento all'obbligo contrattuale, chiede la corresponsione della somma di 35000 euro a titolo di ristoro del danno conseguente alla mancata esecuzione del contratto. Sempronio si rivolge dunque ad un legale per conoscere quale posizione assumere nei confronti dell'altrui pretesa creditoria. Il candidato, assunte le vesti del legale di Sempronio, rediga un parere motivato, illustrando le questioni sottese al caso in esame e indicando la linea difensiva più utile a tutelare la posizione del proprio assistito.

 

Svolgimento

Il caso in esame impone di valutare l'autonomia negoziale e i requisiti di forma relativi alla conclusione di un contratto di appalto.

L’autonomia contrattuale rientra nella più ampia nozione di autonomia negoziale, di cui rappresenta la forma più rilevante di estrinsecazione. Essa si manifesta attraverso la conclusione di un negozio –  il contratto, appunto – a seguito del raggiungimento di un accordo tra due o più soggetti inteso a costituire, modificare o estinguere i loro rapporti giuridici patrimoniali (1321 c.c) e trova specifica enunciazione nell'art. 1322 c.c., il quale indica quali siano e quale ampiezza abbiano i poteri attribuiti alle parti nell’ambito della loro autonomia. In particolare, la norma prescrive che le parti possano scegliere se e con chi concludere il contratto, nonché decidere di farsi sostituire nel compimento dell'attività negoziale. La disposizione di cui all’art.1322 c.c. chiarisce, altresì, che le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge (anche deferendo a terzi la determinazione della prestazione dedotta in contratto, ex art.1349 c.c.), nonché concludere contratti misti, atipici o collegati. Alla luce della nuova nozione di causa in concreto, i contraenti possono, altresì, utilizzare contratti tipici per perseguire finalità atipiche, purché le stesse siano meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. Le parti, inoltre, possono scegliere la forma del contratto, salvo i casi previsti dalla legge (artt. 1350 e 1352 c.c.), e inserire elementi accidentali nel regolamento contrattuale. L’autonomia contrattuale può estrinsecarsi nella stipulazione di negozi preparatori, con i quali le parti assumono impegni od obblighi in relazione a una futura stipulazione contrattuale. I negozi in parola presentano, dunque, una peculiare natura bifronte: essi, infatti, comportano il sorgere di un limite all’autonomia contrattuale, di cui costituiscono al contempo una forma di manifestazione.

(*, parimenti corretto D1 - Responsabilità contrattuale)

Nel caso di specie occorre stabilire se tra le parti sia intervenuto un pieno accordo (1326 c.c.). Per produrre effetti, la proposta deve essere volontariamente indirizzata dal proponente al destinatario: un’eventuale accettazione difforme non determina conclusione del contratto ma equivale a nuova proposta. La proposta contrattuale deve essere completa, ossia deve contenere tutti gli elementi necessari e sufficienti per identificare il futuro contratto, almeno nei suoi aspetti essenziali, causa e oggetto. La proposta incompleta, anche accettata dall’oblato, non determina la nascita di un vincolo contrattuale. Pertanto, una semplice iniziativa incompleta, rivolta alla controparte al fine di impostare una trattativa, non dà al destinatario il potere di determinare con l’accettazione, la conclusione del contratto (Cass. civ., II, 14006 del 2017).

Nel caso di specie, si può ritenere che Caio e Sempronio abbiano inteso stipulare un contratto di appalto validamente modificato (1661 c.c.), a prescindere dal nomen iuris indicato.

Caio, oltre ad accettare espressamente le modifiche apportate al proprio preventivo da Sempronio, non ha ritenuto di formulare alcun rilievo in ordine alla data di inizio dell'esecuzione del contratto. Soltanto successivamente, res melius perpensa, ha manifestato un (tardivo) pentimento in ordine all'esecuzione delle opere. La proposta rivolta da Sempronio a Caio risulta completa di tutti gli elementi del futuro contratto, contenendo una descrizione analitica dei tempi e delle modalità di esecuzione della prestazione, ravvisabile nella puntuale indicazione della data di inizio (15 novembre 2019) e della data di fine lavori (31 gennaio 2020) e del corrispettivo, appositamente rettificato dal proponente (dai precedenti 45.000 euro agli attuali 35.000).

Sul piano delle forme, lo scambio di email a configurare una valida accettazione, in quanto il contratto di appalto non è soggetto a puntuali requisiti di forma, né ad substantiam, né ad probationem, ben potendo essere stipulato anche per fatti concludenti. Ne consegue che il contratto di appalto tra l’imprenditore edile Caio e il committente Sempronio deve ritenersi validamente concluso.

Verificata l’avvenuta stipulazione del contratto d’appalto, occorre, infine, indagare la facoltà di recesso unilaterale prevista dall’art. 1671 c.c., alla quale consegue l'obbligazione indennitaria a carico del committente che esercita il recesso. Il committente, infatti, ha facoltà di recesso unilaterale, anche nel caso in cui sia già iniziata l'esecuzione, purché questi tenga indenne l'appaltatore da tre potenziali conseguenze pregiudizievoli: spese sostenute, lavori eseguiti e mancato guadagno. Nel caso proposto, l’appaltatore Caio si è reso disponibile ad iniziare i lavori a partire 18 ottobre 2019. Tre giorni prima della data di inizio, questi ha ricevuto la dichiarazione di recesso unilaterale del committente Sempronio. Ai sensi dell'art.1671 c.c., fermo restando l'onere della prova in capo all'attore ex art.2697 c.c., Caio potrà richiedere unicamente il mancato guadagno conseguente al recesso della controparte, non avendo eseguito alcuna opera e non avendo sostenuto alcuna spesa in vista dell’apertura del cantiere.

In conclusione, stante il recesso dal contratto di appalto da parte di Sempronio, potendosi escludere il ristoro integrale della somma pattuita, quest'ultimo potrà vedersi condannato a indennizzare Caio, ex art.1671 c.c., in relazione al mancato guadagno connesso all'inadempimento, inteso quale differenza tra il prezzo pattuito e il costo necessario per la realizzazione delle opere.



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