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Atto Giudiziario in materia di D. Penale
Le pene degli onesti
v. Scuola Zincani, Lez. 2, f. 10
Tizio che ha già riportato tre condanne per reati puniti solo con la multa intende acquistare un motociclo usato, tramite una rivista di annunci economici, contatta Caio. I due si incontrano in Piazza Angelica. Caio consegna il motociclo e i documenti a Tizio che a sua volta consegna un assegno di 2000 euro a Caio. Subito dopo l’incontro Tizio si reca nel vicino Commissariato di Polizia e denuncia il furto dell’assegno appena consegnato a Caio. All’uscita però Tizio viene fermato dagli agenti insospettiti dal numero di telaio abraso sul motociclo. Da un breve controllo al terminale informatico emerge che lo stesso era provento di furto e che i documenti erano falsi.
Dalle indagini successive emerge anche la falsità della denuncia di furto dell’assegno. Tizio viene dunque sottoposto a processo e all’esito condannato alla pena di due anni di reclusione per il reato di calunnia in relazione alla denuncia dell’assegno, e di due anni di reclusione ed euro 1000 di multa per la ricettazione del motociclo. Il candidato assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’atto ritenuto più idoneo alla difesa dello stesso.
Svolgimento
Ecc. ma Corte di Appello di ____
Per il tramite della Spett.le Cancelleria dell’On. Tribunale di ____
ATTO DI APPELLO E CONTESTUALI MOTIVI
Il sottoscritto Avv.____ del Foro di_____, difensore di fiducia, giusta nomina stesa in calce al presente atto, del Sig. Tizio, nato a____ il_____, ivi residente alla via____, condannato nel procedimento penale n.____ R.G.N.R., n.____ R.G. D.I.B., alla pena di anni due di reclusione per il reato di calunnia e di anni due di reclusione ed euro 1.000 di multa per il reato di ricettazione dalla sentenza n._____ R.G. sent. pronunciata dal Tribunale di ___ in data____, con motivazione depositata entro il riservato termine, nella spiegata qualità e nell’interesse del predetto imputato dichiara di proporre
APPELLO
avverso la suindicata sentenza con specifico riferimento alla condanna di Tizio in rapporto ai due capi d’imputazione contestati ed in relazione ai seguenti punti della stessa:
– insussistenza del fatto;
– errata qualificazione giuridica del fatto;
– eccessività del trattamento sanzionatorio.
Si enunciano a sostegno della presente impugnazione i seguenti e contestuali
MOTIVI
I) In via principale, assoluzione dal reato di calunnia (art. 368 c.p.) perché il fatto non sussiste.
Il giudice di prime cure riteneva provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità di Tizio in ordine al reato di calunnia; a questa affermazione esso giungeva ritenendo integrati tutti gli elementi oggettivi previsti dall’art. 368 c.p. Tale conclusione è del tutto errata ed è resa oggetto di doglianza a mezzo del presente atto di impugnazione.
Al fine di comprendere le ragioni sottese al presente motivo di gravame occorre svolgere una breve premessa sui rapporti tra il reato di calunnia e il principio di offensività.
Il principio di offensività impone che si considerino condotte penalmente rilevanti solo quelle idonee a ledere o esporre a pericolo un bene giuridico tutelato dall’ordinamento. Il principio non riceve esplicito riconoscimento, ma si ricava indirettamente dagli artt. 43 e 49, co. 2, c.p., secondo la nota ricostruzione offerta della concezione materiale o realistica del reato. Nell’accezione più moderna, espressa dalla c.d. teoria costituzionalmente orientata del bene giuridico, il principio trova il proprio fondamento nell’art. 13 della Costituzione, che prevede la compressione del diritto inviolabile della libertà personalesolo in funzione della tutela di un bene giuridico di pari rango. Tale norma deve essere considerata in combinato disposto con l’art 25, comma 2, Cost. che subordina la rilevanza penale del fatto all’esternazione di una condotta materiale, lasciando impregiudicati i meri atteggiamenti interiori. Rileva, altresì, l’art 27, co. 1 e 3,Cost.,che, nel sancire la responsabilità “personale”del reo e la finalità rieducativa della pena, postula la riconoscibilità del disvalore oggettivo del fatto e la comprensione delle conseguenze sanzionatorie; traguardi possibili soltanto laddove la condotta illecita sacrifichi valori fondamentali dell’ordinamento.
La calunnia è un reato comune, a natura istantanea e a condotta vincolata che si consuma con la sola presentazione di una dichiarazione mendace all’Autorità giudiziaria. Quest’ultima può estrinsecarsi in due differenti modalità: una dichiarativa, mediante denuncia o altro atto espresso (calunnia formale), e l’altra materiale, predisponendo tracce di reato a carico di terzi. Diversamente dall’analoga previsione di simulazione di reato cui all’art. 367 c.p., la calunnia materiale esige che la simulazione sia volta ad incolpare un soggetto determinato o comunque agevolmente individuabile. Quanto alla calunnia dichiarativa, non è richiesto che la denuncia sia sporta formalmente, ma è sufficiente che siano portati a conoscenza dell’Autorità giudiziaria (o di altra autorità che a quest’ultima debba riferire) circostanze idonee ad indicare taluno come colpevole di un reato. In ogni caso, non è richiesto l’avvio di un procedimento penale a carico del terzo, ma si ritiene sufficiente che la falsa incolpazione non sia manifestamente inverosimile e sia idonea a determinare l’inizio di un procedimento. La calunnia è un reato di pericolo astratto che si identifica nella possibilità che si instauri un procedimento penale nei confronti di un innocente. Di conseguenza, il reato sarà integrato soltanto in presenza della possibilità che l’autorità giudiziaria formuli un’ipotesi accusatoria a danno della persona offesa, con pericolo per la dignità e per la libertà di quest’ultima.
Con riferimento alla calunnia (formale o indiretta) consistente nella falsa denuncia di smarrimento di un assegno presentata dopo la consegna del titolo da parte del denunciante ad altro soggetto prenditore, la giurisprudenza ritiene che tale reato sussista solamente nel caso in cui, in seguito alla falsa la denuncia, il titolo venga presentato all’incasso. La mera dichiarazione alla polizia dello smarrimento non può costituire di per sé denuncia di reato, non dando luogo ad indagini e non determinando la possibilità dell’inizio di un procedimento penale (Cass. pen., VI, 11 febbraio 2010, n. 14604). Pertanto, in mancanza della presentazione all’incasso dei predetti titoli, deve concludersi che la denuncia di smarrimento degli stessi non può integrare il delitto di calunnia.
Nel caso di specie, Tizio ha denunciato il furto dell’assegno che, in precedenza, aveva consegnato al venditore Caio. Il fatto è astrattamente sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 368 c.p. (e, segnatamente, nell’ipotesi di calunnia formale o indiretta) e non dell’ipotesi affine di simulazione di reato, poiché il soggetto incolpato è facilmente individuabile risalendo al portatore del titolo. Tuttavia, Caio non ha mai presentato all’incasso l’assegno, stante il brevissimo lasso di tempo intercorso tra la consegna del titolo e la falsa incolpazione. La calunnia, pertanto, è del tutto inoffensiva, non avendo determinato in concreto il rischio dell’inizio di un procedimento penale a carico della persona offesa. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, Tizio deve andare assolto perché il fatto non sussiste ai sensi dell’art. 530 c.p.p.
II) In via principale, derubricazione del fatto di reato dalla fattispecie di ricettazione (art. 648 c.p.) a quella di acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 c.p.)
Sempre in via principale, accanto all’impostazione difensiva propugnata nel primo motivo di gravame, mette conto evidenziare che in ogni caso il reato di ricettazione ascritto a Caio così come risultante dall’istruzione dibattimentale svolta in primo grado, deve essere riqualificato nella più mite fattispecie contravvenzionale di acquisto di cose di sospetta provenienza di cui all’art. 712 c.p. Al fine di comprendere le ragioni sottese a tale richiesta occorre premettere una breve disamina sulla compatibilità tra il dolo eventuale e il delitto di ricettazione di cui all’art. 648 c.p.
Il dolo eventuale (o indiretto) rappresenta la forma meno intesa di dolo e, altresì, il confine esterno dell’imputazione dolosa, alla frontiera con l’illecito colposo. La sua esatta perimetrazione è una delle questioni che maggiormente ha interessato la scienza penale, a causa delle difficoltà riscontrate, sul piano dogmatico e probatorio, nel distinguerlo dalla contigua figura della colpa cosciente o con previsione, individuata dall’art. 43, co. 1, e configurata come aggravante comune dall’art. 61, n. 3, c.p. Tenendo conto che molti delitti, tra cui la ricettazione, non sono puniti a titolo di colpa, la definizione del confine tra dolo e colpa ha evidenti ricadute nella stessa attribuzione di rilevanza penale ad un determinato fatto.
Al fine di distinguere tra dolo eventuale e colpa cosciente, la giurisprudenza adotta la c.d. prima formula di Frank, che si sostanzia in un giudizio ipotetico-controfattuale da svolgersi nel seguente modo: l’interprete deve porsi in una prospettiva ex ante, al momento in cui il soggetto ha compiuto la deliberazione criminosa e domandarsi se l’agente avrebbe agito ugualmente avendo la certezza circa la verificazione dell’evento lesivo. Se aggiungendo la previsione dell’evento in termini di certezza si conclude che il soggetto non si sarebbe comunque trattenuto dall’azione, significa che costui ha intimamente manifestato l’intenzione di produrlo,e occorre concludere per la sussistenza del dolo eventuale. All’opposto, se risulta che il soggetto si sarebbe astenuto dall’agire, ciò indica l’esistenza di un’intima controvolontà rispetto all’evento, e il dolo dovrà essere escluso.
La perimetrazione del dolo eventuale nel delitto di ricettazione è stata oggetto della pronuncia a Sezioni Unite Nocera (Cass. pen., Sez. Un., 30 maggio 2010, n. 12433). In tale arresto, il Supremo Collegio ha chiarito che il dolo eventuale è in sé compatibile con il delitto di ricettazione, ma, al contempo, ha escluso che il semplice dubbio sulla provenienza illecita della cosa acquistata sia sufficiente ad integrare tale status psichico. Piuttosto, nel delitto di ricettazione, il dolo eventuale presuppone che l’agente si sia rappresentato la concreta possibilità della provenienza illecita della cosa acquistata, e che possa altresì affermarsi che egli non avrebbe desistito dall’acquisto anche ove avesse avuto la certezza di tale provenienza (c.d. prima formula di Frank). Diversamente, nell’ipotesi in cui il soggetto, avendo tale certezza, si sarebbe trattenuto dall’acquisto potrà al più configurarsi la più mite fattispecie contravvenzionale di acquisto di cose di sospetta provenienza di cui all’art. 712 c.p.
Nel caso di specie, deve radicalmente escludersi che Tizio, nella certezza della provenienza illecita del bene, lo avrebbe ugualmente acquistato. Egli, infatti, non ha in alcun modo manifestato interesse a rivolgersi al mercato nero, piuttosto avvalendosi di una rivista di annunci economici e, altresì, incontrando il venditore Caio in un luogo pubblico: Piazza Angelica. Non solo. Caio ha altresì consegnato i documenti del veicolo a Tizio, ingenerando così nell’acquirente una – tutt’al più, colposa – convinzione sulla liceità della provenienza dello stesso. Le predette circostanze sottolineano come l’odierno appellante fosse, al più, in colpa cosciente al momento dell’acquisto del ciclomotore. Tali circostanze rendono doverosa la riqualificazione del fatto contestato al signor Tizio nella più mite fattispecie di cui all’art. 712 c.p. stante la carenza del coefficiente psichico del dolo eventuale.
III) In estremo subordine, eccessività del trattamento sanzionatorio irrogato all’imputato: previa riqualificazione del reato di ricettazione nell’ipotesi attenuata dell’art. 648, co. 2, c.p., minimo della pena conriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del vincolo della continuazione fra i reati contestati.
In subordine, la difesa deve rilevare che l’ipotesi ricettazione contestata dovrebbe essere più correttamente inquadrata nel fatto di particolare tenuità di cui all’art. 648, co. 2, c.p. Ed invero, ai fini dell’applicazione dell’attenuante speciale in parola, non deve considerarsi soltanto l’aspetto patrimoniale (nel caso di specie, di valore comunque non elevato: € 2.000): esso non è né esclusivo né decisivo, in quanto la nozione di fatto “lieve” investe tutti gli elementi integrativi del fatto-reato. Secondo un’attenta e condivisibile ricostruzione, la c.d. “particolare tenuità” nel delitto di ricettazione va desunta da una complessiva valutazione del fatto che comprenda, oltre il valore economico del bene, le modalità dell’azione e la personalità dell’imputato (Cass. pen., sez. II, 28 gennaio 2019, n. 4146). Orbene, nel caso di specie la condotta di Tizio deve ritenersi scarsamente offensiva del bene giuridico tutelato dalla norma: il valore economico del motociclo non era comunque particolarmente elevato, il potenziale acquirente si è rivolto ad una rivista di annunci economici ed ha incontrato il venditore in un luogo pubblico, il venditore – al momento della consegna del bene – ha rilasciato anche i documenti del veicolo. Allo stesso modo, non può dirsi ostativa al riconoscimento dell’ipotesi attenuata nemmeno la personalità dell’imputato, il quale – seppur non incensurato – risulta gravato da condanne soltanto a pena pecuniaria (multa). Tenuto conto di quanto precede, la pena dovrà essere contenuta nel minimo edittale previsto dall’art. 648, co. 2, c.p. (così come determinato per relationem all’art. 23, co. 1, c.p.). In ogni caso, a Tizio dovranno essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche, non solo alla luce di quanto appena dedotto, ma anche per il ridotto coefficiente di colpevolezza, tutt’al più nella forma del dolo eventuale (potendosi certamente escludere ogni forma di dolo diretto nella fattispecie in esame).
Infine, la sentenza di primo grado andrà riformata sul punto relativo al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione fra i reati contestati. Appare infatti evidente che le due condotte – per la contiguità (o quasi contestualità) temporale, nonché per le modalità dell’azione – siano espressione di un medesimo disegno criminoso ai sensi dell’art. 81, co. 2, c.p. Secondo un’autorevole ricostruzione, il riconoscimento della continuazione necessita di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, fra i quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali (Cass. pen., Sez. Un., 22 febbraio 2018, n. 35852). Orbene, nella vicenda che ci occupa si può certamente affermare che il (pur contestato) reato di calunnia – successivo, ma praticamente contestuale alla (parimenti contestata) ricettazione – fosse già stato programmato al momento della prima condotta e che si sia consumato con la presentazione della denuncia di smarrimento, avvenuta subito dopo l’incontro. Per l’effetto, andrà riconosciuto il vincolo della continuazione con conseguente applicazione del cumulo giuridico in luogo del cumulo materiale.
CONCLUSIONI
Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, in accoglimento delle doglianze esposte, riformare l’impugnata sentenza del Tribunale di ______ e, per l’effetto,
– in via principale, assolvere l’imputato dal reato di calunnia (art. 368 c.p.) giacché il fatto non sussiste ai sensi dell’art. 530 c.p.p.;
– in via principale, riqualificare il fatto di reato dalla ricettazione (art. 648 c.p.) in quella di acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 c.p.);
– in subordine, previa riqualificazione del fatto nell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648, co. 2, c.p. rideterminare il trattamento sanzionatorio nel minimo della pena, riconoscendo altresì le circostanze attenuanti generiche ed il vincolo della continuazione fra i reati contestati.
NOMINA A DIFENSORE DI FIDUCIA
Il sottoscritto Sig. Tizio, nato a ____, il ______, ivi residente alla via ___, imputato come in atti nel summenzionato procedimento penale nomina quale difensore di fiducia l’Avv.____ del Foro di_____, cui conferisce ogni e più ampia facoltà prevista dalla legge.
Dichiara, altresì, di essere stato informata delle caratteristiche e dell’importanza dell’incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata della procedura nonché di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell’incarico; inoltre, dichiara di aver ricevuto un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo tra oneri, spese, anche forfettarie e compenso professionale. Sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa. Dichiara, inoltre, di eleggere domicilio ai fini e per gli effetti del presente procedimento presso e nello studio del predetto difensore.Autorizza, infine, al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi dell’Art. 13 Reg. Ue 16/679.
In fede.
Tizio
È autentica
Avv.______
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