Premessi brevi cenni sul giudizio di ottemperanza si soffermi il candidato sulle penalità di mora di cui all’art. 114 comma 4 lett. e) e sulla possibilità di riesame delle stesse in sede di giudizio di chiarimento.
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Argomenti trattati nella lezione 5 e 6 del Corso Intensivo di Magistratura 2019.
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Punti di svolgimento:
– Il principio di effettività e di concentrazione della tutela giurisdizionale.
– Il giudizio di ottemperanza: art. 24 Cost. e 1 c.p.a.: natura mista. In particolare l’ottemperanza quale giudizio di natura non semplicemente esecutiva, ma di conformazione e completamento del giudicato; il cd giudicato a formazione progressiva
– L’esecuzione delle misure cautelari ex art. 114 comma 4 c.p.a. e differenze con l’ottemperanza: poteri estesi al merito, strumentalità e provvisorietà della misura.
– L’istituto dell’astreinte e la natura giuridica: misura, coercitiva indiretta con finalità sanzionatoria e non risarcitoria, modello compulsorio di esecuzione. Compatibilità con l’istituto della nomina del commissario ad acta. Cons. St. 4414/2015: decorrenza dalla notificazione o comunicazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza. Esecutività della pronuncia del giudice amministrativo e rinvio al codice di procedura civile.
– Legge di stabilità del 2016 ed ammissibilità dell’astreintes se la p.a. è condannata al pagamento di una somma di denaro, già in Cons. St. 15/2014.
– Cons. St., A.P., 9 maggio 2019, n. 7: è sempre possibile in sede di c.d. “ottemperanza di chiarimenti” modificare la statuizione relativa alla penalità di mora contenuta in una precedente sentenza d’ottemperanza, ove siano comprovate sopravvenienze fattuali o giuridiche che dimostrino, in concreto, la manifesta iniquità in tutto o in parte della sua applicazione. Salvo il caso delle sopravvenienze, non è in via generale possibile la revisione ex tunc dei criteri di determinazione della astreinte dettati in una precedente sentenza d’ottemperanza, sì da incidere sui crediti a titolo di penalità già maturati dalla parte beneficiata. Tuttavia, ove il giudice dell’ottemperanza non abbia esplicitamente fissato, a causa dell’indeterminata progressività del criterio dettato, il tetto massimo della penalità, e la vicenda successiva alla determinazione abbia fatto emergere, a causa proprio della mancanza del tetto, la manifesta iniquità, quest’ultimo può essere individuato in sede di chiarimenti, con principale riferimento, fra i parametri indicati nell’art. 614 bis c.p.c., al danno da ritardo nell’esecuzione del giudicato.
– Conclusioni e rilettura