Traccia in materia di diritto penale:
La responsabilità penale dell’incaricato alla riscossione del credito di terzi mediante minaccia e violenza.
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Argomenti trattati alla lezione 1 del Corso Intensivo Magistratura 2019.
Si rinvia al file: Schema reati di durata.
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Punti di svolgimento:
– Concorso apparente di norme: principio di specialità bilaterale basata sul diverso elemento soggettivo di entrambe le fattispecie: art. 393 e art. 629 c.p..
– Reato di estorsione: art. 629 c.p., modificato da ultimo dalla Riforma Orlando (comma 9, l. 103/2017). Reato comune, plurioffensivo, a tutela del patrimonio e della libertà individuale, condotta di violenza o minaccia ai fini della coartazione psicologica, dolo generico, consumazione nel momento e luogo dell’ingiusto profitto e del relativo danno patrimoniale.
La pretesa per conto di terzi creditori è diretta a procurarsi un ingiusto profitto, che consiste nell’ottenere il pagamento del debito da un soggetto estraneo al rapporto contrattuale da cui il debito deriva.
– Distinzione rispetto al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone 393 c.p.: il criterio discretivo tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni si fonda sulla finalità perseguita dall’agente: nell’esercizio arbitrario il soggetto attivo, supponendo di essere titolare di un diritto, agisce con lo scopo di esercitarli , mentre nell’estorsione l’agente è consapevole di conseguire un ingiusto profitto.
– Giurisprudenza: Cassazione penale sez. II, 20/12/2017, n.5092: nel caso di riscossione di un credito con violenza o minaccia è configurabile il delitto di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone, in presenza di una delle seguenti condizioni: a) una finalità costrittiva dell’agente, volta non già a persuadere, ma ad annullare le capacità volitive della vittima; b) l’estraneità al rapporto contrattuale di colui che esige il credito, il quale agisca anche solo al fine di confermare o di accrescere il proprio prestigio criminale attraverso l’esazione del credito altrui; c) una condotta minacciosa o violenta rivolta al recupero del credito, diretta nei confronti non soltanto del debitore, ma anche di persone estranee al sinallagma contrattuale. Conforme: Sez. 2, n. 11453 del 17/02/2016.
– Conclusioni e rilettura