Verso una possibile compatibilità tra particolare tenuità del fatto (131 bis c.p.) e reato continuato (81, II, c.p.)?
Cass. pen., V, 2 novembre 2020, n. 30434
“La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis c.p. può essere dichiarata anche in presenza di più reati che sono legati dal vincolo della continuazione, purché non espressivi di una tendenza o inclinazione al crimine. Il vincolo della continuazione non si identifica infatti con l’abitualità nel reato e può prescindere dalla medesimezza dell’indole dei reati commessi, che è solo uno dei parametri di riferimento per ricostruire l’unicità del disegno criminoso (ed è l’unico che secondo il disposto di cui all’art. 131 bis, III, c.p. è di per sé ostativo all’applicazione di tale causa di non punibilità). Il limite applicativo dell’art. 131 bis c.p. opera solo in relazione a reati abituali ovvero espressione di una tendenza o inclinazione al crimine, sia essa giudizialmente accertata che desumibile dagli atti e a reati espressione della stessa indole o che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali o reiterate”.